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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Coordinato13/04/2017
2. Testo Coordinato23/12/2016
3. Testo Coordinato28/10/2016
4. Testo Coordinato29/12/2015
5. Testo Coordinato30/04/2015
6. Testo Coordinato18/07/2014
7. Testo Originale04/07/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 25/06/2018

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 04 luglio 2013, n. 5

NORME PER IL CONTRASTO, LA PREVENZIONE, LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DELLA DIPENDENZA DAL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, NONCHÉ DELLE PROBLEMATICHE E DELLE PATOLOGIE CORRELATE

TITOLO II
COMPITI DELLA REGIONE
Art. 2
Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico
1. Entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, l'Assemblea legislativa approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:
a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione;
b) interventi di formazione rivolti a esercenti, operatori dei servizi pubblici e operatori della polizia locale, anche in modo congiunto con gli enti locali, le forze dell'ordine, le organizzazioni del volontariato e del terzo settore e la fondazione "Scuola interregionale di Polizia locale" di cui al capo III bis della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza);
c) l'implementazione di un numero verde regionale per fornire un primo servizio di ascolto, assistenza e consulenza per l'orientamento ai servizi;
d) attività di progettazione territoriale socio-sanitaria sul fenomeno del gioco d'azzardo, anche in collaborazione con Ausl ed enti locali ed in coerenza con le attività realizzate a seguito dell'inserimento del gioco d'azzardo patologico nei livelli essenziali delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 158 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 189 del 2012 Sito esterno;
e) la predisposizione del materiale informativo sul gioco d'azzardo patologico, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti;
f) forme di premialità per coloro che espongono il marchio "Slot freE-R" di cui all'articolo 7.
2. Possono essere attivati interventi finalizzati alla formazione degli operatori sociali e socio-sanitari e alla presa in carico di persone che manifestano dipendenza patologica dal gioco d'azzardo.
3. Per l'attuazione degli interventi previsti dal comma 1, la Regione o i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni e accordi con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, in possesso delle competenze specialistiche concernenti il gioco d'azzardo patologico.
4. Il piano integrato di cui al presente articolo è attuato in coerenza con quanto previsto dalla legge n. 24 del 2003 e dalla legislazione regionale in materia di sicurezza e legalità.
Art. 3
Contributi
1. La Regione, al fine di realizzare gli interventi previsti, può concedere contributi ai soggetti attuatori per le attività definite nel piano integrato di cui all'articolo 2, nel rispetto delle norme di settore.
2. Le forme di premialità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), sono stabilite nel rispetto dei limiti previsti per gli aiuti di importanza minore (de minimis) in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Tfue).
Patrocinio
1. In coerenza con le finalità ed i principi della presente legge, la Regione Emilia-Romagna non concede il proprio patrocinio per quegli eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, iniziative sportive, che ospitano o pubblicizzano attività che, benché lecite, sono contrarie alla cultura dell'utilizzo responsabile del denaro o che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Qualora nel corso di eventi già patrocinati, sia a titolo oneroso che gratuito, venga rilevata la presenza di tali attività, la Regione ritira il patrocinio già concesso e revoca i contributi qualora erogati.
2. Per le medesime finalità del comma 1 la Regione promuove la stipulazione, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, di protocolli d'intesa con le associazioni rappresentative degli enti locali affinché gli stessi si impegnino a non patrocinare e a non finanziare eventi in cui sono presenti, tra gli sponsor o gli espositori, soggetti titolari o promotori di attività che favoriscono o inducono la dipendenza dal gioco d'azzardo.
Art. 4
Misure in materia sanitaria di carattere sperimentale
1. Fino alla definitiva introduzione nei livelli essenziali di assistenza delle prestazioni relative al gioco d'azzardo patologico, la Giunta regionale può promuovere lo svolgimento da parte delle Aziende sanitarie di iniziative, a carattere sperimentale, nei confronti di persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico e patologie correlate.
2. Tali iniziative possono essere realizzate su più livelli e possono consistere in interventi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
3. Nell'ambito delle iniziative di cui ai commi 1 e 2 possono essere promossi e attivati interventi sperimentali di trattamento, anche di tipo residenziale, e la costituzione di strutture specialistiche monotematiche.
4. Tali interventi sperimentali possono altresì riguardare la formazione e l'aggiornamento specialistico degli operatori sociali e socio-sanitari dediti all'assistenza delle persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Art. 5
Funzioni di Osservatorio regionale
1. La Regione esercita le funzioni di Osservatorio regionale sul fenomeno del gioco d'azzardo al fine di monitorarne gli effetti in tutte le sue componenti: culturali, legali, di pubblica sicurezza, commerciali, sanitarie ed epidemiologiche, sociali e socio-economiche.
2. Le funzioni di osservatorio regionale comprendono:
a) lo studio e il monitoraggio del fenomeno in ambito regionale, anche in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3;
b) la predisposizione e la formulazione di strategie, linee di intervento, campagne informative e di sensibilizzazione, anche in raccordo con analoghi organismi operanti a livello nazionale, regionale e locale;
c) l'individuazione di buone prassi e conseguenti protocolli applicativi destinati alle strutture pubbliche e private coinvolte nell'ambito degli interventi promossi dal piano integrato di cui all'articolo 2.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative e individua le strutture della Regione chiamate a collaborare all'esercizio della funzione di osservatorio regionale.
4. Lo svolgimento delle funzioni di Osservatorio di cui al presente articolo non comporta costi aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Assistenza tecnica, coordinamento, supporto consulenziale
1. La Regione realizza funzioni di assistenza tecnica, giuridica, consulenziale e progettuale agli Enti Locali in riferimento alla disciplina ed alle autorizzazioni relative alle sale giochi di cui all'articolo 1, comma 2, con particolare riguardo agli orari di apertura, ai requisiti architettonici, strutturali, edilizi e dimensionali, alle previsioni degli orari di apertura, all'ubicazione, al fine di sostenere l'adozione di soluzioni strettamente coerenti con le finalità dell'articolo 1, comma 1 e con l'obiettivo di tutela della salute pubblica dai rischi di diffusione di forme di dipendenza dal gioco.

Note del Redattore:

(Ai sensi dell'art. 48, comma 5 della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18 l'applicazione del comma 2 bis alle sale da gioco e alle sale scommesse è subordinata all'approvazione da parte della Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della L.R. 28 ottobre 2016, n. 18, di uno specifico atto che ne definisce le modalità attuative.)

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