LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 201 del 19 luglio 2013
Art. 2
Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005
1.
L'articolo 25 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 25
Tipologie e durata dei tirocini
1. Sono configurabili le seguenti tipologie di tirocini, in ragione delle diverse tipologie di utenti:
a) tirocini formativi e di orientamento. Sono finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità dei giovani nel percorso di transizione tra scuola e lavoro mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro; i destinatari sono i soggetti che hanno conseguito un titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi;
b) tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro. Sono finalizzati a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro. Sono rivolti principalmente a disoccupati, anche in mobilità, e inoccupati; questa tipologia di tirocini è altresì attivabile in favore di lavoratori in regime di cassa integrazione, sulla base di specifici accordi in attuazione delle politiche attive del lavoro per l'erogazione di ammortizzatori sociali;
c) tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento in favore di persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 68 del 1999 , di persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché di richiedenti asilo e di titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 .
2. I tirocini hanno il limite di durata massima, intesa come comprensiva delle eventuali proroghe:
a) non superiore a sei mesi nel caso di cui al comma 1, lettera a);
b) non superiore a dodici mesi nel caso di cui al comma 1, lettera b);
c) non superiore a dodici mesi nel caso di soggetti svantaggiati, escluse le persone con disabilità, nonché dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 ;
d) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di persone con disabilità.
3. Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia o infortunio, che si protragga per una durata pari o superiore a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva fino a un massimo di sei mesi.
4. Nel caso dei tirocini di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione da pubblicare nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT), può individuare misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore; può altresì prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità."