LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 201 del 19 luglio 2013
Art. 3
Sostituzione dell'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005
1.
L'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005 è sostituito dal seguente:
"Art. 26
Soggetti promotori
1. Possono promuovere tirocini:
a) i soggetti pubblici e privati, accreditati dalla Regione alla gestione dei servizi per l'impiego di cui all'articolo 32, comma 2, secondo i limiti stabiliti dalla Giunta regionale;
b) le università e gli istituti d'istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici, nonché le altre istituzioni di alta formazione che rilasciano titoli riconosciuti a livello nazionale ed europeo;
c) le istituzioni scolastiche statali e paritarie;
d) i soggetti accreditati dalla Regione per l'erogazione della formazione professionale;
e) l'Azienda regionale per il diritto agli studi superiori (ER.GO), istituita con legge regionale 27 luglio 2007, n. 15 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il diritto allo studio universitario e l'alta formazione);
f) i comuni in forma singola o associata, le comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché iscritti negli specifici albi regionali, nei limiti individuati dalla Giunta regionale e relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo, al fine del loro pieno reinserimento sociale;
g) le aziende unità sanitarie locali, relativamente a quanti hanno seguito percorsi terapeutici, riabilitativi e di inserimento sociale, anche per un congruo periodo a questi successivo;
h) i comuni, le associazioni e gli enti autorizzati dalla Regione, ai sensi degli articoli 39 e 40, ovvero ai sensi della legislazione nazionale, all'esercizio di funzioni orientative, con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti, che sono definiti dalla Giunta regionale.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono promuovere più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, avente progetto formativo individuale identico o simile.
3. La Regione verifica l'idoneità dei singoli soggetti promotori, alla luce delle previsioni dell'articolo 26 ter.".