LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 7
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TIROCINI. MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17 (NORME PER LA PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE, DELLA QUALITÀ, SICUREZZA E REGOLARITÀ DEL LAVORO)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 201 del 19 luglio 2013
Art. 4
Introduzione dell'articolo 26 bis della legge regionale n. 17 del 2005
1.
Dopo l'articolo 26 della legge regionale n. 17 del 2005 è inserito il seguente:
"Art. 26 bis
Obblighi per i soggetti ospitanti
1. Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata di cui all'articolo 25.
2. I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non siano coerenti con gli obiettivi formativi del tirocinio stesso. Il soggetto ospitante può realizzare più tirocini per il medesimo profilo professionale, fatti salvi i limiti numerici di cui al comma 4.
3. Il soggetto ospitante deve:
a) essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68 del 1999 ;
c) non avere effettuato licenziamenti, salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei dodici mesi precedenti l'attivazione del tirocinio;
d) non fruire della cassa integrazione guadagni, anche in deroga, per attività equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità produttiva.
4. Possono essere ospitati tirocinanti nel rispetto dei seguenti limiti:
a) un tirocinante nelle unità produttive con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
b) non più di due tirocinanti contemporaneamente nelle unità produttive con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e venti;
c) numero di tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei dipendenti nelle unità produttive con ventuno o più dipendenti a tempo indeterminato, con arrotondamento all'unità superiore.
5. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione, da pubblicare nel BURERT, definisce i casi di esclusione dai limiti di cui al comma 4, quanto ai tirocini in favore dei soggetti con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 68 del 1999 , delle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 .".