LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 19 luglio 2013
Art. 1
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003
1.
La lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) è sostituita dalla seguente:
"c) di disciplina delle modalità di esercizio associato delle funzioni dei Comuni e di riordino territoriale, ai sensi della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza);".
2.
Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserita la seguente:
"c bis) di prevenzione del crimine organizzato e mafioso e di promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile, ai sensi della legge regionale 9 maggio 2011, n. 3 (Misure per l'attuazione coordinata delle politiche regionali a favore della prevenzione del crimine organizzato e mafioso, nonché per la promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile);".
3.
Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
"alla legge regionale 19 aprile 1995, n. 45 (Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile)"
sono sostituite dalle parole"alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile)".
4.
Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
"all'articolo 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 (in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro)"
sono sostituite dalle parole "all'articolo 7 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)".
5.
Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
"Il Consiglio regionale"
sono sostituite dalle parole "L'Assemblea legislativa".