LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 8
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 19 luglio 2013
Art. 11
Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003
1.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
"la struttura"
sono sostituite dalle parole"il corpo".
2.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
"intercomunale per le Comunità montane e le Unioni, ovvero da un conforme regolamento approvato da tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale."
sono sostituite dalle parole"adottato dalle Unioni.".
3.
Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
4.
Alla fine del primo periodo del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
"e dei servizi comunali"
sono sostituite dalle parole"e della sua articolazione territoriale".