Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 19 luglio 2013

Art. 10
1.
Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"1. La Regione concede contributi per:
a) la promozione e l'istituzione dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 14;
b) la qualificazione dei corpi di polizia locale ai sensi dell'articolo 14.".
2.
Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, anche sulla base di specifici accordi di programma, secondo i criteri e le modalità definiti dalla Giunta regionale, in misura non superiore al 70 per cento delle spese ritenute ammissibili per gli interventi di cui alla lettera a) e non superiore al 50 per cento per quelli di cui alla lettera b).".

Espandi Indice