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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 19 luglio 2013

Art. 11
1.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
"la struttura"
sono sostituite dalle parole
"il corpo".
2.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
"intercomunale per le Comunità montane e le Unioni, ovvero da un conforme regolamento approvato da tutti i Comuni dell'Associazione intercomunale."
sono sostituite dalle parole
"adottato dalle Unioni.".
3.
Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
tra le parole
"gli Enti locali devono"
e la parola
"garantire"
sono inserite le parole
"attivarsi per";
b)
alla fine del secondo periodo, dopo le parole
"periodo di prova",
sono aggiunte le seguenti parole
", salvo il caso in cui la formazione non possa concludersi entro il suddetto periodo.".
4.
Alla fine del primo periodo del comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
"e dei servizi comunali"
sono sostituite dalle parole
"e della sua articolazione territoriale".

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