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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 19 luglio 2013

Art. 12
1.
Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
"o suo delegato"
sono sostituite dalle parole
"qualora in qualità di Sindaco vi abbia conferito la funzione di polizia locale, o a suo delegato".
2.
Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"Salva diversa disposizione del regolamento dell'Ente locale, il comandante del corpo di polizia locale riveste la qualifica apicale nell'ambito dell'Ente, ovvero, nei corpi intercomunali, la qualifica apicale prevista dal regolamento della forma associata.".
3.
Il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"4. Nei corpi intercomunali delle Unioni, il comandante e gli altri addetti alla polizia locale sono inquadrati di norma nell'organico dell'Unione. I rapporti fra il comandante e i sindaci sono stabiliti dalla apposita convenzione che regola la gestione associata e che disciplina, altresì, i rapporti funzionali tra il corpo ed i servizi comunali e tra tutti gli appartenenti al corpo intercomunale.".
4.
Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:
"4 bis. Qualora entro sei mesi dalla costituzione del corpo intercomunale di polizia municipale non venga individuato il comandante, la funzione viene attribuita alla figura apicale avente qualifica dirigenziale o, in mancanza, al responsabile della struttura di polizia locale aderente con il maggior numero di addetti di polizia locale a tempo indeterminato effettivamente in servizio.".

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