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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 19 luglio 2013

Art. 15
Sostituzioni
1.
Al comma 3 dell'articolo 1, al comma 4 dell'articolo 8, al comma 5 dell'articolo 9, al comma 2 dell'articolo 10 e al comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
"d'intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali"
sono sostituite dalle parole
"su parere del Consiglio delle Autonomie locali".
2.
Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
"operatori delle forze di polizia"
sono sostituite dalle parole
"addetti delle forze di polizia".
3.
Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 8, alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10, alla lettera b) del comma 5 e al comma 7 dell'articolo 14, al comma 8 dell'articolo 16, e al comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
"operatore"
e
"operatori"
sono rispettivamente sostituite dalle parole
"addetto"
e
"addetti".

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