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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 19 luglio 2013

Art. 16
Norme transitorie
1. La Giunta regionale con proprio atto effettua una ricognizione sull'articolazione delle strutture di polizia locale al 31 dicembre 2017. Dopo tale scadenza i preesistenti corpi che non si siano adeguati alle norme della legge regionale n. 24 del 2003, come modificate dalla presente legge, sono costituiti in servizi, fatti salvi, per il personale in essi già inquadrato, il mantenimento dei distintivi di grado già assegnati e l'applicazione delle eventuali disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro specificamente riferite agli appartenenti ai corpi. Fino al 31 dicembre 2017 e nei soli casi di ambiti ottimali costituiti da almeno sette Comuni, il corpo intercomunale deve includere almeno i due terzi dei Comuni inseriti nell'ambito territoriale ottimale.
2. Gli accordi di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 24 del 2003 in essere al momento di entrata in vigore della presente legge cessano entro il 31 dicembre 2013, ad esclusione di quelli in cui sono coinvolti uno o più Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 Sito esterno (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 Sito esterno.
3. Entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti locali provvedono ad adeguare i regolamenti vigenti alle disposizioni della legge regionale n. 24 del 2003 come modificata dalla presente legge.

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