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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 19 luglio 2013

Art. 8
1.
Al comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole
"il Consiglio regionale"
sono sostituite dalle parole
"l'Assemblea legislativa";
b)
alle lettere c) e d) le parole
"dalla Conferenza Regione-Autonomie locali"
sono sostituite dalle parole
"dal Consiglio delle Autonomie locali".
2.
Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"5 bis. I comandanti delle città capoluogo di provincia, in raccordo con la struttura regionale competente, convocano incontri con i responsabili delle strutture di polizia locale dei rispettivi territori provinciali per le esigenze di coordinamento inerenti i compiti attribuiti al comitato tecnico di polizia locale.".

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