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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 19 luglio 2013, n. 8

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 2003, N. 24 (DISCIPLINA DELLA POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE E PROMOZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 202 del 19 luglio 2013

Art. 9
1.
Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
", anche a carattere intercomunale"
sono soppresse.
2.
Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 le parole
", anche a carattere intercomunale"
sono soppresse.
3.
All'inizio della lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 sono inserite le parole
"tutela della libertà di impresa e".
4.
Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:
"3 bis. In caso di calamità che renda necessario un supporto di personale di polizia locale per le aree colpite, gli Enti locali interessati, nell'immediatezza dell'evento e nei giorni successivi, possono inviare il personale attraverso il coordinamento del Servizio regionale competente in materia di polizia locale.".
5.
Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è inserito il seguente:
"4 bis. Ai fini della presente legge sono riconosciuti come corpi di polizia locale, qualora rispettino gli standard di cui al comma 7:
a) le strutture intercomunali il cui ambito territoriale coincide con uno o più ambiti territoriali ottimali, purché contermini, di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
b) le strutture dei Comuni capoluogo di provincia;
c) le strutture delle Province.".
6.
Al comma 5 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo periodo è sostituito dal seguente:
"Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 3 i corpi di polizia municipale ed i corpi di polizia provinciale:";
b) la lettera d) è soppressa.
7.
Il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è sostituito dal seguente:
"6. L'atto di conferimento delle funzioni che regola, attraverso l'Unione d'ambito ove costituita, la gestione in forma associata delle funzioni di polizia deve necessariamente prevedere:
a) l'attribuzione ad un organo composto da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti, o loro delegati alla funzione conferita all'Unione, dei compiti di indirizzo, direzione e vigilanza sul corpo nell'espletamento del servizio di polizia locale;
b) i criteri per la ripartizione delle entrate e delle spese relative all'esercizio delle funzioni in forma associata;
c) le modalità per lo svolgimento del servizio basato su criteri di adeguata copertura territoriale di tutti i Comuni che hanno costituito il corpo intercomunale.".
8.
Dopo il comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 è aggiunto il seguente:
"6 bis. Gli enti locali trasmettono al servizio regionale competente i dati e le informazioni inerenti le proprie strutture di polizia locale secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.".
9.
Al comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel primo periodo le parole
"sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali"
sono sostituite dalle parole
"sentiti il Consiglio delle Autonomie locali";
b)
il secondo periodo è sostituito dal seguente:
"Gli standard relativi alle ore di servizio possono essere raggiunti anche attraverso intese tra enti che interessano più corpi di polizia locale.".

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