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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 208 del 25 luglio 2013

Art. 24
1.
Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 1 agosto 2002, n. 17 (Interventi per la qualificazione delle stazioni invernali e del sistema sciistico della Regione Emilia Romagna) è sostituito dal seguente:
"1. Gli interventi sono finanziati secondo le seguenti misure:
a) per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
b) per nuovi progetti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 8:
1) per gli impianti di arroccamento, contributi nella percentuale massima dell' 80 per cento della spesa ammissibile;
2) per gli impianti nelle aree sciistiche, che hanno valenza locale, e gli altri interventi di razionalizzazione previsti, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
c) per gli interventi di cui alle lettere c), d), f), g), h) e i) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile;
d) per gli interventi previsti alla lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 8, contributi fino al 60 per cento della spesa ammissibile;
e) la misura del contributo concedibile per interventi riguardanti la realizzazione, la revisione di impianti a fune di proprietà pubblica da parte di soggetti pubblici destinati a doppia stagionalità, estiva ed invernale, può essere elevata al 100 per cento della spesa ammissibile.".

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