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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 208 del 25 luglio 2013

Art. 12
Sistema portuale regionale
1. Per la realizzazione degli interventi di costruzione di opere, impianti e attrezzature e per il mantenimento di idonei fondali nei porti regionali, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 27 aprile 1976, n. 19 (Ristrutturazione e riqualificazione del sistema portuale dell'Emilia-Romagna - Piano regionale di coordinamento - Attribuzione e delega di funzioni amministrative) è disposta per l'esercizio 2013, l'autorizzazione di spesa di Euro 920.000,00 a valere sul Capitolo 41250 afferente alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali.
2. Contestualmente, le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 41360 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15800 - Porti regionali e comunali, sono revocate per l'importo di Euro 720.000,00 e a valere sul Capitolo 41900 nell'ambito della U.P.B. 1.4.3.3.15820 - Porti fluviali, sono revocate per l'importo di Euro 200.000,00.

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