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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 208 del 25 luglio 2013

Art. 27
1.
La lettera f bis) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 5 (Norme a tutela del benessere animale) è sostituita dalla seguente:
"f bis) a garantire, anche nelle more dell'adozione delle disposizioni tecniche regolamentari previste dall'articolo 4, comma 2 bis, condizioni adeguate di benessere animale.".

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