LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9
LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE n. 208 del 25 luglio 2013
Art. 7
Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012
1.
Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012, l'importo di
"Euro 1.000.000,00"
è sostituito dall'importo di"Euro 1.660.000,00".
2.
Al comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 2012, l'importo di
"Euro 1.000.000,00"
è sostituito dall'importo di"Euro 1.660.000,00".