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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

BOLLETTINO UFFICIALE n. 208 del 25 luglio 2013

Art. 9
1.
Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012, l'importo di
"Euro 300.000,00"
è sostituito dall'importo di
"Euro 900.000,00".
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 2012 è aggiunto il seguente:
"1 bis. Per le finalità di cui al comma 1 è altresì disposta, per l'esercizio 2013, una autorizzazione di spesa di Euro 100.000,00 a valere sul Capitolo 25572 nell'ambito della U.P.B. 1.3.3.3.10010 - Ristrutturazione, realizzazione e qualificazione delle strutture turistiche.".

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