Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2013, n. 9

LEGGE FINANZIARIA REGIONALE ADOTTATA A NORMA DELL' ARTICOLO 40 DELLA LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 2001, N. 40 IN COINCIDENZA CON L'APPROVAZIONE DELLA LEGGE DI ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 E DEL BILANCIO PLURIENNALE 2013-2015. PRIMO PROVVEDIMENTO GENERALE DI VARIAZIONE

Art. 25
1.
All' articolo 39 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
"3 bis. La Regione sostiene, previa approvazione dei piani annuali delle attività, gli enti bilaterali, rappresentativi a livello regionale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori della formazione professionale e delle associazioni degli enti formativi, per attività finalizzate alla promozione e allo sviluppo della formazione professionale.
3 ter. La legge di bilancio autorizza annualmente il finanziamento da assegnare agli enti di cui al comma 3 bis.".

Note del Redattore:

Ai sensi dell' art. 2, comma 4 della legge regionale n. 23 del 2013 qualora i Comuni interessati abbiano approvato lo statuto dell'Unione ai sensi del presente articolo entro il 30 settembre 2013, il decreto del Presidente della Giunta regionale adottato ai sensi del presente comma può, in alternativa a quanto ivi previsto, fissare l'estinzione della Comunità montana alla data dell'1 gennaio 2014.

Espandi Indice