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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11

TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 26 luglio 2013

Capo IV
Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale. Sospensione dalla carica di consigliere regionale
Art. 11(10)
Collocamento in aspettativa
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. L'Assemblea legislativa dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di proclamazione degli eletti e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 12.
Art. 12(11)
Opzione circa il trattamento economico
1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 11 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'articolo 4, riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri della Regione.
4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità di funzione di cui all'articolo 7, collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione nonché i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti allo status di consigliere regionale.
5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa, che ne dà immediata notizia all'Amministrazione cui il consigliere optante appartiene ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.
Art. 13(12)
Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali
1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 4, delle eventuali indennità speciali di cui all'articolo 7, dei rimborsi delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 8 nonché delle coperture assicurative di cui all'articolo 15 è sospesa di diritto:
a) nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Sito esterno);
b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o nei casi di cui all'articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012 Sito esterno.
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 235 del 2012 Sito esterno, dispone immediatamente la sospensione delle indennità, del rimborso delle spese e delle coperture assicurative con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. La sospensione delle indennità, dei rimborsi delle spese e delle coperture assicurative ha termine nei casi in cui cessi la sospensione dalla carica ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del d.lgs. n. 235 del 2012 Sito esterno, nei casi indicati nell'articolo 8, comma 5, del d.lgs. n. 235 del 2012 Sito esterno nonché con la revoca dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare di cui al comma 1, disposta ai sensi dell'articolo 299 del codice di procedura penale e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 c.p.p.
Art. 14(13)
Assegno in caso di sospensione dalla carica
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, l'Assemblea legislativa delibera a favore del consigliere la concessione di un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'articolo 4.

Note del Redattore:

(Il presente articolo corrisponde all'art. 31 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 3 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 4 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 a decorrere dal 16 maggio 2005 al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 6 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 8 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 10 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 23 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 24 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 25 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 26 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 26 luglio 1997, n. 24 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 3 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 4 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 7 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 8 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 9 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata e all'art. 10 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 14 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 4 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

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