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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11

TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 26 luglio 2013

Capo I
Principi generali
Art. 17(15)
Principi generali
1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni dello Statuto e le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
2. I gruppi assembleari sono associazioni non riconosciute di consiglieri regionali e strumenti essenziali di azione dei partiti e movimenti politici di cui sono espressione all'interno dell'Assemblea legislativa stessa. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio dell'Assemblea le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.
3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa accerta e dichiara l'avvenuta costituzione e la consistenza numerica di ogni gruppo assembleare.
4. Ogni gruppo assembleare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un regolamento per il proprio funzionamento sulla base di un regolamento quadro definito dall'Ufficio di Presidenza. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto e procede alla sua pubblicazione sul sito web dell'Assemblea legislativa. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto è predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza.
5. L'Assemblea legislativa, attraverso l'Ufficio di Presidenza, assicura ai gruppi assembleari e per loro tramite ai consiglieri, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dal presente testo unico, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.
6. L'Assemblea legislativa, con le modalità e gli effetti previsti dal presente testo unico, ai fini dei controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi a sensi dell'articolo 19, si avvale del Collegio dei revisori, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 Sito esterno (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 Sito esterno - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente).
7. I negozi giuridici posti comunque in essere dai gruppi nella loro attività fanno capo esclusivamente alla responsabilità del Presidente del gruppo.
8. L'Ufficio di Presidenza delibera, oltre al disciplinare di cui all'articolo 18, comma 3, regole applicative del presente testo unico, e risolve gli eventuali problemi di interpretazione del testo unico stesso.

Note del Redattore:

(Il presente articolo corrisponde all'art. 31 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 3 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 4 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 a decorrere dal 16 maggio 2005 al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 6 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 8 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 10 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 23 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 24 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 25 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 26 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 26 luglio 1997, n. 24 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 3 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 4 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 7 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 8 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 9 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata e all'art. 10 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 14 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 4 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

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