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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11

TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA

BOLLETTINO UFFICIALE n. 210 del 26 luglio 2013

Capo II
Sedi, contributi e personale per i gruppi assembleari
Art. 18(16)
Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi assembleari
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assegna gratuitamente ai gruppi assembleari, nell'edificio in cui ha sede l'Assemblea legislativa, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.
2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione dell'Assemblea legislativa:
a) all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura delle sedi dei gruppi assembleari;
b) alla fornitura ai gruppi assembleari, con suddivisione degli oneri tra l'Assemblea legislativa ed i gruppi stessi, di linee telefoniche e di telecomunicazione, e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;
c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate:
a) la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso;
b) le franchigie e le quote a carico dei gruppi per l'uso dei collegamenti telefonici, delle apparecchiature telefax e delle attrezzature di fotocopia e di riproduzione forniti ai gruppi o comunque posti a loro disposizione;
c) le regole per l'uso da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri delle macchine e delle attrezzature in dotazione all'Assemblea legislativa.
4. I beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa assegnati in uso ai gruppi assembleari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio dell'Assemblea legislativa, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio dell'Assemblea legislativa il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.
Art. 19(17)
Contributi ai gruppi
1. Fatti salvi i rimborsi delle spese elettorali previsti dalla normativa nazionale, l'importo dei contributi in favore dei gruppi assembleari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività dell'Assemblea legislativa e alle relative funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti e movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni secondo le disposizioni dell'articolo 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno.
2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi ragguagliati alla consistenza numerica del gruppo stesso.
3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa.
5. Ai gruppi assembleari spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 20, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 18. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell'articolo 20, comma 4.
Art. 20(18)
Personale dei gruppi
1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo e segreteria.
2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell'Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta e dell'Assemblea legislativa.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per la legislatura corrente i contratti in essere, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.
4. L'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'Ufficio di Presidenza, secondo criteri di proporzionalità ed equità entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria e livello economico più elevati del comparto per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale.
5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, oppure, per la necessità di acquisire persone con esperienza professionale maturata presso strutture di supporto agli organi politici regionali, chiedono all'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto.
6. Fanno carico ai gruppi le spese per la retribuzione del personale di cui al comma 2, nonché le spese per la partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione.
7. Per la retribuzione e le spese del personale di cui al comma 5, relativamente ai contratti stipulati direttamente, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea assegna a ciascun gruppo contributi annuali ricompresi nel budget del personale di cui al comma 4. I contributi annuali per la retribuzione del personale sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo e ad essi dedicato in via esclusiva, secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
8. Le spese relative ai rapporti di cui al comma 5, relativamente ai contratti stipulati direttamente dal gruppo, devono essere attestate da documentazione idonea e regolare anche ai fini previdenziali e fiscali. A tali rapporti è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie e gli organi monocratici.
9. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui al comma 5 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.
Art. 21(19)
Corresponsione dei contributi in denaro
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, ai sensi dell'articolo 19, e ne autorizza il pagamento in rate quadrimestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi in misura proporzionale tra i componenti del gruppo. In tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dal presente testo unico al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.
3. I contributi sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente o alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo assembleare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su conto corrente indicato per iscritto dal Presidente del gruppo, in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.
4. Le somme spettanti ai gruppi a titolo di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza dell'Assemblea legislativa, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.
Art. 22(20)
Divieti
1. Ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa si applicano i divieti sanciti dall'articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 Sito esterno (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), e dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 Sito esterno (Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195 Sito esterno, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, i gruppi assembleari non possono utilizzare neppure parzialmente i contributi di cui al comma 1 per finanziare organi centrali o periferici di partiti politici, loro articolazioni politico-organizzative o altri raggruppamenti interni ai partiti medesimi.
3. I gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione.

Note del Redattore:

(Il presente articolo corrisponde all'art. 31 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 3 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 4 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 a decorrere dal 16 maggio 2005 al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 6 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 8 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 10 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 23 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 24 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 25 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 26 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 26 luglio 1997, n. 24 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 3 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 4 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 7 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 8 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 9 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata e all'art. 10 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 14 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 4 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

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