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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11

TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014, n. 15

Capo II

(sostituita rubrica Capo II da art. 2 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)

Sedi e contributi per le spese di funzionamento e per il personale dei gruppi assembleari
Art. 18(16)
Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi assembleari
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assegna gratuitamente ai gruppi assembleari, nell'edificio in cui ha sede l'Assemblea legislativa, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.
2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione dell'Assemblea legislativa:
a) all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura delle sedi dei gruppi assembleari;
b) alla fornitura ai gruppi assembleari, con suddivisione degli oneri tra l'Assemblea legislativa ed i gruppi stessi, di linee telefoniche e di telecomunicazione, e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;
c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate:
a) la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso;
b) le franchigie e le quote a carico dei gruppi per l'uso dei collegamenti telefonici, delle apparecchiature telefax e delle attrezzature di fotocopia e di riproduzione forniti ai gruppi o comunque posti a loro disposizione;
c) le regole per l'uso da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri delle macchine e delle attrezzature in dotazione all'Assemblea legislativa.
4. I beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa assegnati in uso ai gruppi assembleari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio dell'Assemblea legislativa, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio dell'Assemblea legislativa il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.
Contributi per il funzionamento dei gruppi
1. L'importo dei contributi in favore dei gruppi assembleari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività dell'Assemblea legislativa, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti e movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni secondo le disposizioni dell'articolo 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi per il funzionamento definiti in applicazione del parametro di virtuosità individuato in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del d.l. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. I contributi per le spese di funzionamento non possono essere destinati ad altre finalità.
5. Ai gruppi assembleari spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 20, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 18. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell'articolo 20, comma 4.
Contributi per le spese di personale dei gruppi
1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo e segreteria.
2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell'Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta e dell'Assemblea legislativa.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per la legislatura corrente i contratti in essere, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.
4. La spesa per il personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 213/2012 e in ogni caso non può prevedere alcun incremento al fine di salvaguardare i contratti in essere. A partire dalla X legislatura l'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'Ufficio di Presidenza, secondo criteri di proporzionalità ed equità entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale.
5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, oppure, per la necessità di acquisire persone con esperienza professionale maturata limitatamente alla corrente legislatura per almeno un anno presso strutture di supporto agli organi politici regionali, chiedono all'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto.
6. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese per la retribuzione del personale ad essi assegnato appartenente agli organici regionali o comandato da altra pubblica amministrazione o assunti ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, nonché le spese per la partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione. Fanno altresì carico al budget del personale le spese per oneri assicurativi e previdenziali.
7. Per la retribuzione e le spese del personale di cui al comma 5, relativamente ai contratti stipulati direttamente, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea assegna a ciascun gruppo contributi annuali ricompresi nel budget complessivo del personale di cui al comma 4. Al fine di garantire a ciascun gruppo l'accredito su specifico conto corrente delle somme necessarie alla stipula diretta di contratti di lavoro subordinato o autonomo, consulenze, collaborazioni o altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, entro il 15 dicembre i Presidenti di ciascun gruppo assembleare predispongono una programmazione annuale da comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza nella quale siano indicati: l'importo che si intende utilizzare per la stipula dei contratti di cui al presente comma; l'elenco dei contratti che si intendono attivare o prorogare ex art. 63 dello Statuto; l'elenco delle assegnazioni del personale di ruolo, interno o esterno all'amministrazione regionale, che si intendono confermare o attivare.
8. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui al comma 5 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.
Art. 21(17)

(sostituita rubrica articolo, commi 1 e 3 da art. 5 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)

Corresponsione dei contributi in denaro per le spese di funzionamento e personale
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, ai sensi dell'articolo 19 e dell'art. 20, e ne autorizza il pagamento in due rate semestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi in misura proporzionale tra i componenti del gruppo. In tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dal presente testo unico al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.
3. I contributi di cui agli articoli 19 e 20 sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente o alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo assembleare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su due distinti conti correnti dedicati rispettivamente alle spese per il funzionamento e alle spese di personale del gruppo indicati per iscritto dal Presidente del gruppo; in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.
4. Le somme spettanti ai gruppi a titolo di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza dell'Assemblea legislativa, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.
Divieti
abrogato.

Note del Redattore:

(Il presente articolo corrisponde all'art. 31 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 3 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 4 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 a decorrere dal 16 maggio 2005 al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 6 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 8 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 10 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 23 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 24 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 25 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 26 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 26 luglio 1997, n. 24 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 14 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 4 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(su disposizione dell'art. 18 L.R. 23 luglio 2014, n. 21 non trovano applicazione i commi 3 e 4 del presente articolo)

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