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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11

TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 18 luglio 2014, n. 15

INDICE

Espandere area tit1 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Espandere area tit2 TITOLO II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
Espandere area tit3 TITOLO III - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI
Espandere area tit4 TITOLO IV - FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI ASSEMBLEARI
Espandere area tit5 TITOLO V - PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA AD ORGANISMI, COMITATI, ASSOCIAZIONI ED ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Espandere area tit6 TITOLO VI - DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA A FAVORE DI INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE
Espandere area tit7 TITOLO VIIRICONOSCIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI EX CONSIGLIERI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Espandere area TITOLO VII BIS - RAPPRESENTANZA PARITARIA NEL SISTEMA ELETTORALE
Espandere area tit8 TITOLO VIII - NORME FINALI
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni relativi alla condizione giuridica ed economica dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari. Reca altresì disposizioni inerenti alle strutture di supporto ai gruppi assembleari nonché alla partecipazione dell'Assemblea legislativa regionale ad organismi, comitati, associazioni ed alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ed altre norme sul funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale.
Art. 2(1)
Tetto massimo di spesa alle funzioni proprie dell'Assemblea e metodo dei costi standard
1. Il tetto massimo di spesa a carico del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni proprie da parte dell'Assemblea legislativa non può essere superiore alla quota di euro 7,50 procapite per cittadino residente nel territorio regionale al 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'esercizio cui si riferisce il tetto.
2. Per funzioni proprie si intendono le funzioni attribuite all'Assemblea legislativa dalla Costituzione, dallo Statuto e, in conformità ad esso, dalle leggi.
3. L'Ufficio di Presidenza con proprio atto realizza a cadenza biennale una ricognizione delle funzioni esercitate e ne definisce l'aggregazione in aree omogenee. Per ogni area omogenea può essere determinato il costo standard, secondo criteri di massima efficienza produttiva e con metodologie comparative.
4. Il valore procapite previsto al comma 1 viene aggiornato per legge a cadenza biennale, sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 3.
5. Il primo aggiornamento è stabilito al 1° gennaio 2015.
6. La variazione del valore procapite non può essere superiore alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati nel periodo intercorso dal precedente aggiornamento.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO INDENNITARIO AGLI ELETTI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE REGIONALE
Capo I
Disposizioni generali
Art. 3(2)
Trattamento indennitario e rimborsi per i consiglieri regionali
1. Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in indennità di carica e indennità di funzione.
2. Ai consiglieri sono inoltre corrisposti rimborsi spese per l'esercizio del mandato rientranti tra quelli di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 Sito esterno (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 Sito esterno, la partecipazione alle riunioni delle Commissioni di cui agli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto è gratuita, con esclusione anche di diarie, indennità di presenza e rimborsi spese comunque denominati.
4. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno, il trattamento economico dei consiglieri di cui ai commi 1 e 2 non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla regione più virtuosa, fatte salve le coperture assicurative di cui all'articolo 15.
Capo II
Indennità di carica e indennità di funzione
Art. 4(3)
Indennità di carica
1. L'indennità mensile di carica dei consiglieri regionali è definita nella misura stabilita con decorrenza 1° gennaio 2012.
2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno, è comunque vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2 ovvero una dichiarazione negativa.
4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente dell' Assemblea legislativa regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'Assemblea.
Art. 5(4)
Trattenute sulla indennità di carica
1. Sull'importo dell'indennità di carica di cui all'articolo 4, al netto delle ritenute fiscali, è disposta una trattenuta obbligatoria nella misura del 25 per cento, a titolo di contributo per la corresponsione dell'assegno vitalizio. La presente disposizione è abrogata dalla X legislatura.
2. Le trattenute obbligatorie di cui al comma 1 sono riversate nell'apposito capitolo di entrata del bilancio dell'Assemblea legislativa.
3. I consiglieri che, ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Sito esterno (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), optino, in luogo dell'indennità di carica di cui all'articolo 4, per il trattamento economico in godimento presso l'Amministrazione di appartenenza, hanno facoltà di versare mensilmente contributi, nella misura di cui al comma 1, per ottenere la valutazione, ai fini dell'assegno vitalizio, del periodo per cui ha avuto effetto la predetta opzione.
4. Per ogni assenza del consigliere alle riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni assembleari istituite a norma degli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto, alle riunioni della Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, l'indennità di carica di cui all'articolo 4 è ridotta nella misura dell'1 per cento.
5. La disposizione di cui al comma 4 non è operata:
a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi di cui al comma 4 o quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma dell'articolo 9, comma 1;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 4 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente;
c) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 4 sia giustificata da malattia documentata da certificazione medica;
d) nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari;
e) quando l'assenza sia motivata da gravi motivi personali o da esigenze di cura e assistenza a familiari; le tipologie di giustificazione sono individuate dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 6(5)
Diritto alla indennità di carica
1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.
2. Ai consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte, rispettivamente, fino a quando viene meno o da quando sorge il diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea legislativa.
Art. 7(6)
Indennità di funzione
1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 4, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità di carica mensile lorda di cui all'articolo 4:
a) al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 50 per cento;
b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 33 per cento;
c) ai Presidenti delle Commissioni assembleari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché ai Segretari e ai Questori dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 19 per cento;
d) ai Capigruppo dei gruppi assembleari: indennità di funzione pari al 19 per cento;
e) ai Vicepresidenti delle Commissioni assembleari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 7 per cento.
2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.
3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.
Art. 8(7)
Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato
1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfetario mensile pari al 37 per cento dell'ammontare dell'importo dell'indennità mensile di carica lorda di cui all'articolo 4.
2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri, corrisposta secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
3. La quota variabile di cui al comma 2 non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
4. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell' Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 9, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
5. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2 è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.
6. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui all'articolo 5, comma 4, non è corrisposto il rimborso di cui al comma 1.
7. La disposizione di cui al comma 6 non è operata nei casi di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e).
Capo III
Trattamento di missione e rimborsi spese
Art. 9(8)
Missioni e rimborso spese effettivamente sostenute
1. Il consigliere regionale può essere inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, per disposizione, rispettivamente dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa o della Giunta.
2. Al consigliere regionale inviato in missione ai sensi del comma 1, spetta il rimborso integrale delle spese di trasporto e delle spese di vitto e di alloggio, dietro presentazione di regolare fattura o di regolare ricevuta fiscale integrata con il nominativo dello stesso consigliere.
3. Il consigliere può essere autorizzato a far uso, a proprio rischio, di un proprio mezzo di trasporto per raggiungere il luogo della missione. In tal caso spetta al consigliere, per ogni chilometro percorso, un'indennità secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.
4. All'assessore regionale per missioni nel territorio della regione è corrisposto un rimborso mensile onnicomprensivo pari al 25 per cento dell'importo previsto all'articolo 8, comma 1.
5. Al comma 4 del presente articolo nonché all'articolo 8 sono applicate le esenzioni previste dall'articolo 3, comma 2.
Art. 10(9)
Uso di autovetture di servizio
1. I consiglieri possono usufruire di autovetture di servizio nei casi in cui si rechino in missione per conto e su espresso incarico dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale, o svolgano attività di rappresentanza ufficiale.
2. Con appositi atti dell'Ufficio di Presidenza e della Giunta regionale è disciplinata la disponibilità delle autovetture di servizio per altre esigenze connesse rispettivamente allo svolgimento del mandato consiliare e dei compiti di componente della Giunta.
Capo IV
Disposizioni sul collocamento in aspettativa dei dipendenti di pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale. Sospensione dalla carica di consigliere regionale
Art. 11(10)
Collocamento in aspettativa
1. I dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti alla carica di consigliere regionale sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato.
2. Il collocamento in aspettativa ha luogo all'atto della proclamazione degli eletti, in sede di prima elezione o di surrogazione. L'Assemblea legislativa dà immediata comunicazione della proclamazione degli eletti alle amministrazioni cui essi appartengono, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti di aspettativa. Tali provvedimenti retroagiscono alla data di proclamazione degli eletti e perdono effetto dalla data della mancata convalida dell'elezione o dalla data in cui il consigliere cessa, per qualsiasi ragione, dalle sue funzioni.
3. Per aspettativa senza assegni si intende il collocamento in aspettativa senza che all'interessato competa alcun trattamento economico da parte della pubblica amministrazione di appartenenza, a parte il caso di cui all'articolo 12.
Art. 12(11)
Opzione circa il trattamento economico
1. I consiglieri in aspettativa ai sensi dell'articolo 11 possono optare, in luogo della indennità consiliare, per la conservazione del trattamento economico in godimento presso l'amministrazione di appartenenza.
2. Nel caso dell'opzione di cui al comma 1, il trattamento economico resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
3. Ai fini di cui al comma 1, per indennità consiliare si intende esclusivamente l'indennità di carica fissa mensile di cui all'articolo 4, riconosciuta in misura uguale a tutti i consiglieri della Regione.
4. In caso di opzione per la conservazione del trattamento economico presso l'amministrazione di appartenenza, il consigliere conserva il diritto a percepire, a carico della Regione, le indennità di funzione di cui all'articolo 7, collegate alle cariche particolari eventualmente ricoperte in seno alla Regione nonché i rimborsi spese previsti da disposizioni attinenti allo status di consigliere regionale.
5. L'opzione di cui al comma 1 può essere effettuata in qualsiasi momento; viene comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa, che ne dà immediata notizia all'Amministrazione cui il consigliere optante appartiene ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata comunicata al Presidente dell'Assemblea legislativa. Se è avvenuta all'atto della proclamazione dell'elezione, l'opzione ha effetto dalla data della proclamazione.
Art. 13(12)
Sospensione dell'indennità per privazione delle libertà personali
1. La corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 4, delle eventuali indennità speciali di cui all'articolo 7, dei rimborsi delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 8 nonché delle coperture assicurative di cui all'articolo 15 è sospesa di diritto:
a) nei casi di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 Sito esterno (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Sito esterno);
b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l'autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o nei casi di cui all'articolo 8, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012 Sito esterno.
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, preso atto dello stato di privazione della libertà personale del consigliere o della sospensione dalla carica pronunciata ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 235 del 2012 Sito esterno, dispone immediatamente la sospensione delle indennità, del rimborso delle spese e delle coperture assicurative con decorrenza dalla data dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. La sospensione delle indennità, dei rimborsi delle spese e delle coperture assicurative ha termine nei casi in cui cessi la sospensione dalla carica ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del d.lgs. n. 235 del 2012 Sito esterno, nei casi indicati nell'articolo 8, comma 5, del d.lgs. n. 235 del 2012 Sito esterno nonché con la revoca dell'ordinanza che ha disposto la misura cautelare di cui al comma 1, disposta ai sensi dell'articolo 299 del codice di procedura penale e con l'emissione dell'ordinanza di cui all'articolo 306 c.p.p.
Art. 14(13)
Assegno in caso di sospensione dalla carica
1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 13, l'Assemblea legislativa delibera a favore del consigliere la concessione di un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'articolo 4.
Capo V
Copertura assicurativa dei consiglieri in carica
Art. 15(14)
Copertura assicurativa dei consiglieri in carica
1. L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna provvede alla copertura assicurativa cumulativa dei consiglieri, degli assessori nominati e del sottosegretario alla Presidenza in carica:
a) per i rischi di morte, invalidità permanente, invalidità temporanea, dipendenti da infortunio o infermità;
b) contro i danni arrecati ai veicoli utilizzati in occasione dell'esercizio del mandato di consigliere regionale o dell'incarico di assessore regionale o sottosegretario alla Presidenza;
c) per qualsiasi altro rischio derivante dall'espletamento di compiti istituzionali connessi con la carica ricoperta - compresa la responsabilità civile patrimoniale ed escluse in ogni caso la responsabilità per danni cagionati alla Regione o ad altri enti pubblici e la responsabilità contabile;
d) per la tutela legale a copertura delle spese di perizia, assistenza, patrocinio e difesa, stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenute dall'assicurato, a tutela dei propri interessi a seguito di atti e fatti involontari posti in essere nell'esercizio dell'attività istituzionale.
2. La copertura dei rischi e delle responsabilità di cui alle lettere c) e d) del comma 1 deve essere attuata in modo da operare anche per le contestazioni, gli addebiti e le richieste avanzate nei confronti degli assicurati dopo la loro cessazione dalla carica, sempre per atti o fatti riferiti al periodo della loro carica.
3. L'istituto o compagnia assicurativa è scelto tramite idonea procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 Sito esterno (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti). La documentazione di gara è predisposta in applicazione degli indirizzi definiti dall'Ufficio di Presidenza.
4. Gli oneri relativi alle assicurazioni di cui al comma 1 fanno carico al bilancio autonomo dell'Assemblea legislativa, per i consiglieri regionali, e al bilancio regionale, per gli assicurati non consiglieri.
5. La Regione Emilia-Romagna provvede altresì, con oneri a carico del bilancio generale della Regione, a stipulare assicurazioni a copertura delle responsabilità che possono derivare alla Regione dall'esercizio delle attività comunque imputabili o riferibili all'amministrazione regionale.
6. Salvo il disposto di cui all'articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 Sito esterno (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), le polizze assicurative già in corso per i rischi di cui al comma 1, alla scadenza dell'annualità assicurativa sono rinegoziate, ove occorra, per renderle conformi a quanto previsto dal medesimo comma 1, e prorogate per il periodo strettamente necessario allo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica di cui al comma 3.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' DEI CONSIGLIERI
Art. 16
Incompatibilità dei consiglieri
1. L'articolo 3 della legge 23 aprile 1981, n. 154 Sito esterno (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale) si applica ai consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, con esclusione della incompatibilità di cui al comma 1, numero 4).
TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI ASSEMBLEARI
Capo I
Principi generali
Art. 17

(sostituiti commi 2 e 6 da art. 1 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)

(15)
Principi generali
1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni dello Statuto e le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
2. I gruppi assembleari sono organi dell'Assemblea legislativa nonché associazioni non riconosciute di consiglieri regionali nonché strumenti essenziali di azione e proiezione dei partiti e movimenti politici di cui sono espressione all'interno dell'Assemblea legislativa stessa. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, sono assicurate a carico del bilancio dell'Assemblea le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.
3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa accerta e dichiara l'avvenuta costituzione e la consistenza numerica di ogni gruppo assembleare.
4. Ogni gruppo assembleare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un regolamento per il proprio funzionamento sulla base di un regolamento quadro definito dall'Ufficio di Presidenza. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto e procede alla sua pubblicazione sul sito web dell'Assemblea legislativa. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto è predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza.
5. L'Assemblea legislativa, attraverso l'Ufficio di Presidenza, assicura ai gruppi assembleari e per loro tramite ai consiglieri, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dal presente testo unico, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.
6. L'Assemblea legislativa, con le modalità e gli effetti previsti dal presente testo unico, ai fini dei controlli sulla gestione dei contributi in denaro erogati ai gruppi ai sensi dell'articolo 19, si avvale del Collegio dei revisori, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 18 (Istituzione, ai sensi dell'art. 14, co. 1, lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) - convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 - del Collegio regionale dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente) e dall'articolo 22 septies del presente testo unico.
7. I negozi giuridici posti comunque in essere dai gruppi nella loro attività fanno capo esclusivamente alla responsabilità del Presidente del gruppo.
8. L'Ufficio di Presidenza delibera, oltre al disciplinare di cui all'articolo 18, comma 3, regole applicative del presente testo unico, e risolve gli eventuali problemi di interpretazione del testo unico stesso.
Capo II

(sostituita rubrica Capo II da art. 2 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)

Sedi e contributi per le spese di funzionamento e per il personale dei gruppi assembleari
Art. 18(16)
Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi assembleari
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assegna gratuitamente ai gruppi assembleari, nell'edificio in cui ha sede l'Assemblea legislativa, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.
2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi a disposizione dell'Assemblea legislativa:
a) all'allestimento, all'arredamento ed alla attrezzatura delle sedi dei gruppi assembleari;
b) alla fornitura ai gruppi assembleari, con suddivisione degli oneri tra l'Assemblea legislativa ed i gruppi stessi, di linee telefoniche e di telecomunicazione, e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;
c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate:
a) la quantità e la tipologia dei locali, dei mobili, delle macchine, delle attrezzature e dei materiali di consumo e le direttive per il loro uso;
b) le franchigie e le quote a carico dei gruppi per l'uso dei collegamenti telefonici, delle apparecchiature telefax e delle attrezzature di fotocopia e di riproduzione forniti ai gruppi o comunque posti a loro disposizione;
c) le regole per l'uso da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri delle macchine e delle attrezzature in dotazione all'Assemblea legislativa.
4. I beni mobili di proprietà dell'Assemblea legislativa assegnati in uso ai gruppi assembleari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio dell'Assemblea legislativa, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio dell'Assemblea legislativa il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.
Contributi per il funzionamento dei gruppi
1. L'importo dei contributi in favore dei gruppi assembleari, al netto delle spese per il personale, da destinare esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività dell'Assemblea legislativa, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti e movimenti politici, nonché per gruppi composti da un solo consigliere, salvo quelli che risultino così composti già all'esito delle elezioni secondo le disposizioni dell'articolo 36 dello Statuto regionale, non può eccedere complessivamente l'importo riconosciuto dalla Regione più virtuosa, secondo criteri omogenei, ridotto della metà, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
2. A ciascun gruppo sono assegnati contributi per il funzionamento definiti in applicazione del parametro di virtuosità individuato in sede di Conferenza Stato-Regioni ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera g) del d.l. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
3. I contributi assegnati al gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione della consistenza numerica di ciascuna componente.
4. I contributi di cui ai commi 2 e 3 sono determinati con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa. I contributi per le spese di funzionamento non possono essere destinati ad altre finalità.
5. Ai gruppi assembleari spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi in denaro di cui al presente articolo, i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 20, comma 4 e le assegnazioni in natura ed in servizi di cui all'articolo 18. Ciascun gruppo, sulla base di scelte autonome, organizza il proprio funzionamento e la propria attività, destinando alle relative spese il complesso dei contributi cui ha diritto a norma del presente articolo e dell'articolo 20, comma 4.
Contributi per le spese di personale dei gruppi
1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo e segreteria.
2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell'Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta e dell'Assemblea legislativa.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, per le legislature successive a quella in corso, e salvaguardando per la legislatura corrente i contratti in essere, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione.
4. La spesa per il personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura, entro l'importo in essere alla data di entrata in vigore della legge n. 213/2012 e in ogni caso non può prevedere alcun incremento al fine di salvaguardare i contratti in essere. A partire dalla X legislatura l'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'Ufficio di Presidenza, secondo criteri di proporzionalità ed equità entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato per ogni gruppo che conti almeno tre componenti di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di assessore regionale. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale.
5. I gruppi assembleari, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, sotto la titolarità e la responsabilità esclusiva del Presidente del gruppo, provvedono direttamente alla stipulazione dei relativi rapporti di lavoro subordinato o autonomo, a consulenze o collaborazioni od altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, oppure, per la necessità di acquisire persone con esperienza professionale maturata limitatamente alla corrente legislatura per almeno un anno presso strutture di supporto agli organi politici regionali, chiedono all'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto.
6. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese per la retribuzione del personale ad essi assegnato appartenente agli organici regionali o comandato da altra pubblica amministrazione o assunti ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, nonché le spese per la partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e i relativi oneri di missione. Fanno altresì carico al budget del personale le spese per oneri assicurativi e previdenziali.
7. Per la retribuzione e le spese del personale di cui al comma 5, relativamente ai contratti stipulati direttamente, l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea assegna a ciascun gruppo contributi annuali ricompresi nel budget complessivo del personale di cui al comma 4. Al fine di garantire a ciascun gruppo l'accredito su specifico conto corrente delle somme necessarie alla stipula diretta di contratti di lavoro subordinato o autonomo, consulenze, collaborazioni o altri rapporti ritenuti opportuni per il funzionamento del gruppo, entro il 15 dicembre i Presidenti di ciascun gruppo assembleare predispongono una programmazione annuale da comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza nella quale siano indicati: l'importo che si intende utilizzare per la stipula dei contratti di cui al presente comma; l'elenco dei contratti che si intendono attivare o prorogare ex art. 63 dello Statuto; l'elenco delle assegnazioni del personale di ruolo, interno o esterno all'amministrazione regionale, che si intendono confermare o attivare.
8. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui al comma 5 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.
Art. 21(17)

(sostituita rubrica articolo, commi 1 e 3 da art. 5 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)

Corresponsione dei contributi in denaro per le spese di funzionamento e personale
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa liquida i contributi spettanti a ciascun gruppo, ai sensi dell'articolo 19 e dell'art. 20, e ne autorizza il pagamento in due rate semestrali anticipate. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza liquida i contributi a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi da corrispondere ai gruppi con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi in misura proporzionale tra i componenti del gruppo. In tal caso ogni componente del gruppo misto ha i poteri, le facoltà, i doveri e le responsabilità attribuiti dal presente testo unico al Presidente del gruppo limitatamente alla gestione dei contributi ed alla relativa rendicontazione.
3. I contributi di cui agli articoli 19 e 20 sono riscossi dal Presidente del gruppo, o da altro componente del gruppo a ciò abilitato in base al regolamento del gruppo o ad espressa delega del Presidente o alle decisioni di cui al comma 2, che ne rilascia piena quietanza. Chi non appartiene al gruppo assembleare non può in alcun caso essere legittimato a riscuotere i contributi ed a rilasciarne quietanza. I contributi sono erogati mediante versamento su due distinti conti correnti dedicati rispettivamente alle spese per il funzionamento e alle spese di personale del gruppo indicati per iscritto dal Presidente del gruppo; in tal caso la ricevuta del versamento costituisce piena quietanza e fa fede ad ogni effetto.
4. Le somme spettanti ai gruppi a titolo di contributo non possono essere cedute, neppure parzialmente. Nessun patto in tal senso può essere fatto valere nei confronti della Presidenza dell'Assemblea legislativa, la quale è comunque tenuta a ricusare pagamenti a favore di chi non sia legittimato a quietanzare a norma del comma 3.
Divieti
abrogato.
Capo III
Rendiconto dei gruppi assembleari
Art. 22 bis
Principi generali sull'attività di rendicontazione dei gruppi assembleari
1. In recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi assembleari di cui al DPCM 21 dicembre 2012 (Recepimento delle linee guida sul rendiconto di esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei consigli regionali, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213), ciascuna spesa indicata nel rendiconto dei gruppi assembleari di cui al comma 9 dell'articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, deve corrispondere a criteri di veridicità e correttezza.
2. La veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute. Entrate e uscite devono essere registrate attenendosi al principio di cassa a far data dall'esercizio finanziario 2014.
3. La correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità politico-istituzionali perseguite rispetto alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalla presente legge e dalla normativa vigente, secondo i seguenti principi:
a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e all'esercizio delle funzioni politiche collegate a tale attività, ossia deve intercorrere un nesso, motivato, tra la specifica spesa, le suddette competenze regionali e le finalità politiche e istituzionali perseguite, senza alcun obbligo di motivazione in ordine alle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi;
b) ai contributi in danaro corrisposti ai gruppi a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa si applicano i divieti sanciti dall'articolo 7, comma 1, della legge 2 maggio 1974, n. 195 (Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), e dall'articolo 4, comma 1, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla L. 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), relativi al finanziamento dei partiti politici;
c) non possono essere utilizzati, neanche parzialmente, i contributi erogati dall'Assemblea legislativa per finanziare, direttamente o indirettamente, le spese di funzionamento degli organi centrali e periferici dei partiti o di movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o amministrative o di altri rappresentanti interni ai partiti o ai movimenti medesimi;
d) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso, ed erogare contributi, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e sino alla proclamazione degli eletti;
e) i gruppi non possono corrispondere ai consiglieri regionali della propria Regione né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione;
f) non sono consentite le spese inerenti l'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.
4. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 18, il contributo per le spese di funzionamento può essere utilizzato:
a) per spese di cancelleria e d'ufficio, stampa e duplicazione, quali ad esempio carta, penne, materiale di tipografia non riguardante iniziative pubbliche del gruppo (biglietti da visita, buste intestate), spese per fotocopie;
b) per spese connesse ad esigenze di studio, aggiornamento ed informazione del gruppo, quali spese per l'acquisto di libri, riviste, quotidiani e altri strumenti di informazione anche su supporti informatici, spese per studi, ricerche, indagini e analisi degli orientamenti e dei mutamenti della società, della soddisfazione dei bisogni dei cittadini, finalizzati ad accrescere la qualità dell'attività istituzionale e dell'azione della Regione, spese per la divulgazione e valorizzazione delle proposte di legge e della legislazione regionale, nonché di tutti i restanti atti su cui si esplica l'attività istituzionale. Per il rimborso delle spese sostenute è necessario indicare le pubblicazioni/quotidiani acquistati e il numero di copie. Per l'acquisto di libri è necessario indicare anche titolo e autore;
c) per spese telefoniche e postali, quali ad esempio francobolli, spedizione tramite corriere, utenze per linee esterne e utenze cellulari del gruppo con l'indicazione degli utilizzatori delle utenze;
d) per la promozione istituzionale dell'attività del gruppo e dei singoli consiglieri appartenenti al gruppo medesimo. Per attività promozionali si intendono le iniziative volte a far conoscere sul territorio l'attività del gruppo all'interno dell'Assemblea legislativa, nonché le iniziative di raccordo promosse dal gruppo stesso nei confronti delle formazioni sociali ed economiche. Tra queste rientrano le spese per la redazione e stampa di pubblicazioni o periodici (giornalino del gruppo) o per la gestione del sito web del gruppo. Il gruppo può organizzare iniziative o convegni insieme ad altri soggetti (es. partiti politici) compartecipando alle relative spese a condizione che vi sia la dimostrazione che si sia trattato di una quota parte della spesa complessivamente sostenuta e che le iniziative riguardino argomenti di interesse regionale e prevedano la presenza di consiglieri appartenenti al gruppo. Rientrano, ad esempio, le spese per organizzazione di convegni, seminari, noleggio strutture ed attrezzature per manifestazioni, volantinaggio, ristorazione/catering, ospitalità relatori e partecipanti. Non è ammissibile l'imputazione di spese per rimborsi ai consiglieri che partecipano alle iniziative organizzate dal gruppo stesso. La partecipazione del consigliere a convegni, attività di formazione o attività di aggiornamento, non organizzati dal gruppo, deve essere preventivamente autorizzata dal presidente del gruppo e deve riguardare materie di pertinenza del gruppo ai sensi del comma 3, lettera a). Il rimborso spese è effettuato secondo il Disciplinare per lo svolgimento delle missioni dei consiglieri regionali adottato dall'Ufficio di Presidenza;
e) per l'acquisto di spazi pubblicitari/attività promozionale su organi di informazione esclusivamente per la promozione dell'attività istituzionale del gruppo o del singolo consigliere appartenente al gruppo medesimo. Tali spese riguardano la divulgazione delle attività istituzionali del gruppo ad esclusione di ogni forma di pubblicità generica di partito. La promozione delle attività dei gruppi sui media deve comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di accesso ai mezzi di informazione/comunicazione politica e delle regole deontologiche degli operatori del settore. Per spazi pubblicitari su organi di informazione si intende ad esempio: inserzioni pubblicitarie/redazionali su organi di stampa; banner su siti web; spazi di auto promozione su televisioni;
f) per il rimborso al personale del gruppo delle spese sostenute per missioni autorizzate dal Presidente del gruppo medesimo, ove non siano a carico del bilancio dell'Assemblea. Il trattamento economico di missione è identico a quello previsto per il personale dipendente della Regione;
g) per le spese di rappresentanza sostenute in occasione di eventi e circostanze di carattere rappresentativo del gruppo assembleare che prevedono la partecipazione di personalità o autorità estranee all'Assemblea stessa, nonché di rappresentanti di enti, società, associazioni che svolgono attività di interesse per i cittadini, quali attività a rilevanza sociale, culturale e sportiva. Si intendono quelle spese fondate sull'esigenza del gruppo di manifestarsi all'esterno e di intrattenere relazioni pubbliche con soggetti esterni; si tratta di forme di ospitalità e accoglienza e/o atti di cortesia in occasione di incontri aventi carattere ufficiale tra cui possono rientrare: pranzi/cene, omaggi a persone dotate di rappresentanza istituzionale (medaglie, libri, fiori, prodotti tipici locali), spese per omaggi floreali in occasione di funerali di autorità. Gli omaggi debbono essere di modico valore nei limiti previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). In ogni caso, al di fuori del contesto di cui alla presente lettera, non sono ammessi omaggi, doni, gadget. Sono escluse le donazioni a enti benefici. In generale, le spese di rappresentanza devono essere prive di connotazioni di mera liberalità. Non è ammissibile l'imputazione della quota di spesa sostenuta dal consigliere ospitante;
h) per l'acquisto di beni strumentali destinati all'attività di ufficio o all'organizzazione delle iniziative dei gruppi, quali acquisto di cellulari o noleggio di strumentazioni informatiche da utilizzarsi per esigenze di servizio. Dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni;
i) in ogni caso, le spese per l'acquisto di beni o servizi di cui al presente articolo non sono rimborsabili in assenza di una comprovata indisponibilità di un corrispondente bene/servizio/struttura messi a disposizione dei gruppi e dei consiglieri da parte della Regione, fatto salvo quanto previsto da apposito disciplinare dell'Ufficio di Presidenza sull'utilizzo dei beni e servizi di cui all'articolo 18;
j) altre spese relative all'attività istituzionale del gruppo quali ad esempio costi tenuta conti corrente, costo per bancomat o carta di credito, invii estratti conto.
5. Il contributo per le spese di funzionamento non può essere utilizzato:
a) per spese sostenute dal consigliere nell'espletamento del mandato e per altre spese personali del consigliere;
b) per l'acquisto di strumenti di investimento finanziario;
c) per spese relative all'acquisto di beni mobili registrati.
6. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e della presente legge. In ogni caso per le spese relative ad incarichi professionali esterni o a collaboratori a progetto occorre produrre gli atti/contratti mediante i quali sono stati conferiti gli incarichi, dai quali deve risultare l'oggetto della prestazione richiesta, la sua durata ed il compenso, nonché l'esperienza professionale posseduta in relazione alla tipologia di incarico (curriculum); deve inoltre essere fornita la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell'incarico.
7. Per le spese relative al personale, qualora sostenute direttamente dai gruppi assembleari, dovranno essere allegati oltre al contratto di lavoro la documentazione attestante l'adempimento degli obblighi previdenziali ed assicurativi.
8. Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie.
Art. 22 ter
Compiti del Presidente del gruppo
1. Il Presidente del gruppo assegna le risorse del gruppo sulla base di una verifica meramente documentale delle spese. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono assegnate in base a quanto disposto dal regolamento interno adottato da ciascun gruppo assembleare. L'assegnazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile.
2. La documentazione delle spese sostenute ai sensi dell'articolo 22 bis è predisposta dal Presidente del gruppo sulla base dei dati, delle informazioni e della motivazione fornita dal consigliere fruitore della spesa. Le dichiarazioni false sono sanzionate a norma dell'articolo 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Il rendiconto è comunque sottoscritto dal Presidente del gruppo in carica al momento della sua presentazione. La direzione generale dell'Assemblea predispone un apposito applicativo informatico per la tenuta delle contabilità dei gruppi che, anche ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera l) del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, consenta di contabilizzare le spese sostenute e di indicare la motivazione circa il nesso intercorrente tra la specifica spesa e le finalità istituzionali perseguite ai sensi dell'articolo 22 bis, comma 3, lettera a).
3. Ciascun gruppo adotta un regolamento interno nel quale sono indicate le modalità per la gestione delle risorse messe a disposizione dall'Assemblea legislativa e per la tenuta della contabilità, nonché per il concorso di responsabilità dei componenti del gruppo rispetto alle eventuali richieste di restituzione dei contributi di cui all'articolo 23, nel rispetto della presente legge.
Art. 22 quater
Conti correnti dedicati
1. I fondi erogati dall'Assemblea legislativa ai gruppi sono accreditati in due distinti conti correnti bancari, dedicati in via esclusiva rispettivamente l'uno alle spese di funzionamento e l'altro alle spese del personale, intestati al gruppo e le operazioni di gestione del conto devono rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente.
Art. 22 quinquies
Rendiconto dei gruppi assembleari
1. I gruppi assembleari sono tenuti a redigere e ad approvare entro il 20 gennaio di ogni anno il rendiconto relativo all'anno precedente, secondo il modello di rendicontazione annuale dei gruppi assembleari allegato (Allegato B) al DPCM 21 dicembre 2012.
2. Ogni rendiconto, comprensivo degli allegati, è approvato dal gruppo interessato. Il verbale della riunione del gruppo nella quale il rendiconto è discusso ed approvato viene allegato al rendiconto stesso.
3. Al rendiconto deve essere allegata copia della documentazione contabile e della ulteriore documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 22 bis relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale della copia di atti o documenti sottoscritta dal presidente del gruppo. L'originale di tale documentazione è conservata a norma di legge.
4. Per gli acquisti di beni e servizi di cui al presente testo unico la documentazione contabile è rappresentata dalla fattura o scontrino fiscale parlante.
5. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'Assemblea legislativa.
6. L'eventuale avanzo di amministrazione registrato al termine di ciascun esercizio finanziario derivante dall'eccedenza dei contributi incassati per le spese di funzionamento e di personale rispetto alle somme effettivamente liquidate fino al 31 dicembre di ciascun anno deve essere riversato all'Assemblea legislativa entro trenta giorni, che decorrono dal ricevimento della delibera definitiva della Corte dei Conti prevista dal comma 10 dell'articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
7. L'avanzo fino all'anno 2013 e gli eventuali successivi avanzi non possono essere utilizzati per la restituzione di cui al comma 4 dell'articolo 23.
Art. 22 sexies
Libri e scritture contabili
1. I gruppi devono tenere, secondo le regole di una precisa e chiara contabilità, i seguenti libri e scritture contabili:
a) libro cronologico sistematico di contabilità;
b) libro dei rendiconti redatti secondo il modello di cui al DPCM 21 dicembre 2012 e dei relativi verbali di approvazione;
c) libro degli inventari.
2. I libri contabili e i registri sono vidimati, prima del loro uso, dalla direzione generale.
3. Ogni registrazione contabile deve essere sorretta da adeguata documentazione, tutta vistata dal Presidente del gruppo. La documentazione contabile delle spese effettuate deve essere conservata, in originale, presso la sede del gruppo.
Art. 22 septies
Attività del Collegio regionale dei revisori dei conti
1. Ai fini della verifica di regolarità e di conformità del rendiconto annuale il Collegio regionale dei revisori dei conti, ai sensi dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. 18/2012, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, attesta la regolarità e la conformità delle spese di funzionamento e del personale dei gruppi assembleari dell'Assemblea legislativa.
2. Il controllo di regolarità e di conformità delle spese dei gruppi assembleari concerne:
a) la conformità del rendiconto e delle scritture contabili al modello di rendicontazione di cui al DPCM 21 dicembre 2012;
b) l'esatta e completa indicazione nel rendiconto delle voci di entrata e uscita e dell'eventuale avanzo e disavanzo finanziario dell'esercizio precedente;
c) la verifica del nesso intercorrente tra ogni specifica spesa e le finalità politico-istituzionali in tal modo perseguite sulla base della motivazione indicata dal consigliere che ha presentato la spesa al Presidente del gruppo, senza entrare nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi;
d) la correttezza della documentazione allegata rispetto a quanto previsto dall'articolo 22 bis.
3. Entro il 15 febbraio, i gruppi possono regolarizzare e riapprovare i rendiconti a seguito degli eventuali rilievi del Collegio dei revisori. Il verbale della riunione del gruppo viene allegato al rendiconto. Entro il 22 febbraio i revisori trasmettono all'Ufficio di Presidenza apposito verbale relativo agli interventi di regolarizzazione dei gruppi.
4. Il Collegio regionale dei revisori dei conti effettua, inoltre, periodici riscontri a cadenza quadrimestrale presso i singoli gruppi. Il Collegio provvede nei riscontri periodici all'esame, ai sensi del comma 2, dei documenti e delle scritture contabili esibiti dal Presidente del gruppo.
5. Di ogni riscontro viene redatto un verbale per singolo gruppo su apposito libro vidimato dalla direzione generale. Una copia del verbale e delle risultanze contabili analitiche è inviata, a cura del Collegio regionale dei revisori dei conti, al presidente del gruppo e per conoscenza all'Ufficio di Presidenza entro trenta giorni dalla sua redazione. In occasione dei riscontri periodici, l'Assemblea legislativa, per il tramite dell'Ufficio di Presidenza, può richiedere alla Corte dei Conti Sezione regionale di controllo, la collaborazione e i pareri di cui all'art. 72 dello Statuto regionale.
6. I gruppi assembleari possono chiedere al Collegio regionale dei revisori dei conti indicazioni, consulenza ed assistenza ai fini del corretto adempimento degli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni, come previsto dall'art. 4 comma 1, lett. e) della l.r. 18/2012.
7. Per avvalersi dell'attività di consulenza da parte del Collegio regionale dei revisori dei conti, ogni gruppo prende direttamente contatti con il Presidente del Collegio regionale dei revisori dei conti o con i singoli componenti.
Art. 22 octies
Attività dell'Ufficio di Presidenza
1. L'Ufficio di Presidenza prende atto con propria deliberazione delle risultanze del controllo del Collegio dei revisori sulla rendicontazione dei gruppi di cui all'articolo 22 septies, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura di ogni esercizio ai fini dell'osservanza dell'obbligo di trasmissione di cui al comma 10 dell'articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012.
Art. 22 nonies
Trasmissione della documentazione contabile e deposito del rendiconto
1. Copia del rendiconto, del libro cronologico sistematico di contabilità e dell'inventario, sottoscritti dal Presidente del gruppo o dal consigliere eventualmente abilitato in base a quanto stabilito dal regolamento interno di ciascun gruppo, sono depositati a cura del Presidente del gruppo presso l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa entro il 15 febbraio di ogni anno.
2. Unitamente al deposito del rendiconto annuale, è trasmessa dal Presidente del gruppo all'Ufficio di Presidenza copia della documentazione contabile relativa alle spese inserite nel rendiconto stesso e della documentazione richiesta dall'art. 22 bis accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale della copia di atti o documenti sottoscritta dal presidente del gruppo. Tutte le comunicazioni e la trasmissione della documentazione da parte del Collegio regionale dei Revisori dei conti dovranno essere effettuate attraverso l'utilizzo delle caselle di posta elettronica istituzionali appartenenti al dominio della Regione Emilia-Romagna.
3. Il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede a far versare all'archivio dell'Assemblea legislativa la copia conforme della documentazione a corredo ai sensi del presente testo unico relativa alle spese inserite nel rendiconto dai gruppi.
4. L'originale della documentazione a corredo è conservata dal gruppo a norma di legge e versata all'archivio dell'Assemblea legislativa al termine della legislatura.
5. Il rendiconto dei gruppi e la documentazione a corredo sono trasmessi dal Presidente dell'Assemblea legislativa al Presidente della Regione. Ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, il Presidente della Regione trasmette il rendiconto di ciascun gruppo e la documentazione a corredo di cui al presente articolo alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
6. La documentazione a corredo in originale delle spese effettuate è conservata presso l'archivio dell'Assemblea legislativa per cinque anni dal termine della legislatura di riferimento.
Irregolarità di redazione del rendiconto e sanzioni
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 11, del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, qualora la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti riscontri che il rendiconto di esercizio del gruppo assembleare o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite dalla presente legge, in attuazione del DPCM 21 dicembre 2012, trasmette, entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, al Presidente della Assemblea una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione, fissando un termine non superiore a trenta giorni.
2. La comunicazione è trasmessa al Presidente dell'Assemblea per i successivi adempimenti da parte del gruppo assembleare interessato e sospende la decorrenza del termine per la pronuncia della sezione. Il Presidente dell'Assemblea trasmette alla Corte dei Conti la documentazione fornita dai gruppi a riscontro dei rilievi della Corte.
3. L'omessa regolarizzazione da parte del gruppo interessato comporta l'obbligo per lo stesso di restituire le somme ricevute a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa e non rendicontate. Ai sensi del comma 12 dell'articolo 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, l'obbligo di restituzione consegue sia alla mancata trasmissione del rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 10 dell'art. 1 del d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, sia alla delibera definitiva di non regolarità del rendiconto da parte della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione della delibera definitiva della Corte dei Conti, nel caso siano previsti obblighi di restituzione a carico di un gruppo assembleare, il presidente del gruppo, fatto salvo la sospensione dei termini previsti dal presente comma in caso di ricorso e in attesa della decisione dell'Organo giurisdizionale propone per iscritto all'Ufficio di Presidenza il piano di rientro oppure richiede di compensare il debito del gruppo con progressive decurtazioni del contributo annuale spettante al gruppo stesso per le spese di funzionamento. Vista la delibera definitiva della Corte dei Conti e sulla base di quanto in essa riportato, l'Ufficio di Presidenza accerta e dichiara il credito dell'Assemblea nei confronti del gruppo. L'Ufficio di Presidenza valuta la proposta di restituzione del Presidente del gruppo. Se la proposta non è ritenuta congrua, l'Ufficio di Presidenza lo motiva e decide sulle modalità e tempi di restituzione a suo insindacabile giudizio sulla base dei principi di equità, proporzionalità e congruità.
Attività di inizio e fine legislatura
1. Il primo rendiconto di ogni legislatura riguarda il periodo decorrente dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa al 31 dicembre successivo.
2. L'ultimo rendiconto di ogni legislatura, da rendersi entro sei mesi dalle elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa, riguarda:
a) per i contributi incassati, il periodo ricompreso tra il 1° gennaio dell'anno in cui si tengono le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea legislativa e il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa;
b) per i pagamenti effettuati, tutti i pagamenti il cui impegno sia maturato fino al giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa, anche se liquidati ed effettuati dopo il giorno stesso ma entro il termine per la presentazione del rendiconto. L'eventuale avanzo derivante dall'eccedenza dei contributi incassati, rispetto alle spese pagate, deve essere riversato all'Assemblea legislativa.
3. Le spese impegnate dal gruppo entro il giorno precedente a quello di insediamento dell'Assemblea legislativa e non pagate entro il termine per la presentazione del rendiconto restano a carico del Presidente del gruppo che le ha decise. L'Ufficio di Presidenza, su richiesta del Presidente del gruppo, da presentarsi in allegato al rendiconto, e previa verifica della legittimità della spesa, può rimborsare le spese stesse al Presidente del gruppo, entro i limiti dell'avanzo dei contributi riversati all'Assemblea legislativa da parte del gruppo stesso.
4. L'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto di cui al comma 2 rimane a carico del Presidente del gruppo che ha sottoscritto il rendiconto.
5. I gruppi possono, sotto la responsabilità del Presidente del gruppo, con i contributi loro corrisposti a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, acquistare beni mobili non registrati il cui elenco, diviso per ciascun gruppo assembleare, deve essere pubblicato nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa. Ad ogni rendiconto è allegato un inventario, anch'esso pubblicato nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa, nel quale sono elencati i beni durevoli che il gruppo assembleare ha acquistato con i contributi ricevuti dall'Assemblea legislativa o ha ricevuto per devoluzione a norma del comma 6. I beni che siano andati fuori uso sono affidati all'ufficio dell'Assemblea legislativa competente alla gestione del patrimonio, che ne dispone a norma del regolamento di contabilità.
6. Alla cessazione della legislatura, i beni di cui al comma 5 indicati nell'ultimo rendiconto sono trasferiti, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, dal gruppo uscente a quello tra i gruppi formatisi nella nuova Assemblea legislativa che presenti, rispetto al gruppo uscente, nessi di continuità politico-organizzativa. La continuità politico-organizzativa con il gruppo uscente è dichiarata dal Presidente del gruppo formatosi nella nuova Assemblea legislativa entro quindici giorni dall'insediamento della stessa Assemblea. L'Ufficio di Presidenza prende atto delle dichiarazioni dei Presidenti dei gruppi assembleari. Nel caso in cui non risultino sussistenti nessi di continuità tra il gruppo uscente e uno dei nuovi gruppi, i beni di cui al comma 5 passano al patrimonio dell'Assemblea legislativa. L'Ufficio di Presidenza ne dispone la presa in carico da parte del competente ufficio dell'Assemblea legislativa.
7. L'acquisto, la gestione, l'alienazione e la devoluzione dei beni che il gruppo ha acquistato con fondi diversi dai contributi di cui alla presente legge sono disciplinati esclusivamente dal regolamento interno di ciascun gruppo o, in difetto, dalle decisioni del gruppo stesso.
Art. 25(18)
Pubblicità dei finanziamenti dell'attività dei gruppi assembleari
1. Ai sensi della normativa vigente, la Regione istituisce un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento dell'attività dei gruppi assembleari, curandone altresì la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle finanze.
Art. 25 bis

(inserito articolo da art.9 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)

Pubblicità dei rendiconti
1. Entro 30 giorni dal ricevimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa provvede a far pubblicare nel sito istituzionale dell'Assemblea la delibera definitiva con la quale la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti si è pronunciata sulla regolarità del rendiconto di ciascun gruppo. Provvede altresì contestualmente a far pubblicare nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa il rendiconto dei gruppi secondo il modello di rendicontazione annuale di cui al DPCM 21 dicembre 2012.
2. Il rendiconto dei gruppi secondo il modello di rendicontazione annuale di cui al DPCM 21 dicembre 2012 è altresì pubblicato in allegato al conto consuntivo dell'Assemblea legislativa nel Bollettino Ufficiale Telematico.
TITOLO V
PARTECIPAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA AD ORGANISMI, COMITATI, ASSOCIAZIONI ED ALLA CONFERENZA DEI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
Art. 26(19)
Partecipazione alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome
1. L'Assemblea legislativa, nella persona del Presidente o di altro componente dell'Ufficio di Presidenza delegato dal Presidente, aderisce e partecipa alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, istituita per realizzare opportuni coordinamenti e scambi di esperienze al fine di rendere più efficaci e rilevanti ed in genere di potenziare e migliorare le attività istituzionali delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome.
Art. 27(20)
Adesione ad organismi, comitati, associazioni e fondazioni
1. L'Assemblea legislativa, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, delibera l'adesione ad organismi, comitati, associazioni e fondazioni che abbiano scopi:
a) di ricerca, di approfondimento, coordinamento ed impulso degli aspetti istituzionali attinenti alle competenze ed alle attività delle assemblee legislative, ovvero scopi di studio e di informazione su problemi tecnico-istituzionali delle assemblee legislative;
b) di promozione, tutela, diffusione, approfondimento ed attuazione dei valori umani fondamentali - come la libertà, l'uguaglianza, la pace, la solidarietà - che concorrono a sostanziare e ad ispirare l'attività legislativa.
2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.
3. L'Ufficio di Presidenza formula le proposte all'Assemblea legislativa per l'adesione di cui al comma 1 con propria deliberazione motivata.
4. E' deliberata direttamente dall'Ufficio di Presidenza, nell'interesse di strutture organizzative dell'Assemblea legislativa che la richiedano motivatamente e per le quali risulti opportuna, l'adesione ad enti, associazioni o istituzioni che svolgano attività di studio, documentazione o ricerca in settori collegati alle attività istituzionali dell'Assemblea legislativa. È altresì deliberata direttamente dall'Ufficio di Presidenza l'adesione di cui al comma 1 che non comporta oneri finanziari per l'Assemblea.
TITOLO VI
DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER L'EROGAZIONE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA E PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA A FAVORE DI INIZIATIVE DI INTERESSE REGIONALE
Art. 28(21)
Criteri e modalità per le spese di rappresentanza
1. Le spese di rappresentanza devono:
a) riguardare forme di ospitalità ed atti di cortesia, a contenuto e con valore prevalentemente simbolico, che si svolgono per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità in occasione di rapporti di carattere ufficiale tra soggetti aventi espressa veste rappresentativa dell'Assemblea legislativa e soggetti esterni anch'essi dotati di analoga rappresentatività;
b) rispondere ad effettive esigenze dell'Assemblea legislativa di intrattenere pubbliche relazioni in rapporto ai propri fini istituzionali, e risultare idonee a mantenere o ad accrescere il prestigio dell'Assemblea legislativa inteso quale elevata considerazione, anche sul piano formale, del suo ruolo e della sua presenza nel contesto sociale interno ed internazionale;
c) essere dirette a raggiungere finalità all'esterno dell'Assemblea legislativa;
d) essere effettuate in circostanze temporali e modali estranee all'ordinaria attività dell'Assemblea legislativa;
e) essere prive di intenti e di connotazione di mera liberalità non giustificata dai fini istituzionali dell'Assemblea legislativa;
f) rispondere a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini la cui disciplina sarà oggetto di apposita delibera attuativa adottata dall'Ufficio di Presidenza.
2. Titolare dell'attività di rappresentanza esterna è il Presidente dell'Assemblea legislativa. Tale attività può in via ordinaria essere esercitata anche dai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa, dagli altri componenti dell'Ufficio di Presidenza, dai Presidenti delle Commissioni assembleari. Può altresì essere delegata ai singoli consiglieri designati dal Presidente a rappresentarlo in pubbliche manifestazioni, ove non siano disponibili componenti dell'Ufficio di Presidenza.
3. Le spese di rappresentanza devono essere motivate e sostenute da idonea documentazione giustificativa in ordine alla natura delle erogazioni ed alle circostanze che le hanno occasionate.
Art. 29

(sostituito comma 6 da art.10 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)

(22)
Concessione di patrocinio, partecipazione a comitati di onore
1. Ai fini del presente testo unico:
a) per patrocinio si intende la manifestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa, ritenuta meritevole per le sue finalità di promozione sociale e culturale;
b) per partecipazione a comitati d'onore si intende l'inserimento dell'Assemblea legislativa, normalmente nella persona del suo Presidente, in comitati destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali.
2. L'Ufficio di Presidenza può concorrere allo svolgimento ed allo sviluppo di iniziative e di manifestazioni di rilievo regionale, poste in essere da soggetti pubblici o da soggetti privati dotati di elevata rappresentatività, accordando il patrocinio dell'Assemblea legislativa e aderendo eventualmente, a nome dell'Assemblea legislativa, ai relativi comitati d'onore.
3. Il patrocinio o la partecipazione dell'Assemblea legislativa a comitati d'onore o a comitati affini sono richiesti dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Presidente dell'Assemblea legislativa.
4. La concessione di patrocini e l'adesione a comitati d'onore o a comitati affini non possono comportare spese a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa. Possono tuttavia comportare:
a) la concessione, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, di premi, targhe, coppe o altri trofei, con esclusione di ogni premio in denaro;
b) la messa a disposizione gratuita di strutture, servizi o mezzi di pertinenza dell'Assemblea legislativa;
c) la concessione, in casi di assoluta rilevanza, di contributi in denaro. La rilevanza dell'iniziativa è illustrata e motivata nella deliberazione di cui al comma 6. I contributi in danaro non possono essere concessi fino all'adozione del regolamento dell'Ufficio di Presidenza di definizione delle spese che possono essere oggetto dei contributi e dei criteri e modalità di individuazione dei soggetti beneficiari.
5. Il Presidente dell'Assemblea legislativa accorda, con proprio atto motivato, il patrocinio dell'Assemblea legislativa, o aderisce a nome dell'Assemblea legislativa a comitati d'onore . Decide anche sulla richiesta di concessione dei premi, di cui al comma 4, lettera a).
6. L'Ufficio di Presidenza, previa stipula di apposite convenzioni, accordi, protocolli d'intesa, può concedere contributi, promuovere e finanziare direttamente o in collaborazione con altri soggetti (Istituzioni, associazioni, altri soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro) progetti e iniziative di rilievo regionale, finalizzate alla diffusione dei principi e dei valori enunciati nel preambolo dello Statuto della Regione Emilia-Romagna.
Art. 30(23)
Informazioni all'Assemblea legislativa
1. L'Ufficio di Presidenza trasmette annualmente all'Assemblea legislativa, in allegato al rendiconto:
a) l'elenco delle iniziative, manifestazioni, ecc. cui è stato concesso il patrocinio dell'Assemblea legislativa, o ai cui comitati d'onore l'Assemblea legislativa ha aderito;
b) l'elenco delle iniziative cui sono stati assegnati i premi o sostegni di cui all'articolo 29, comma 4, lettere a), b) e c);
c) l'elenco delle associazioni, comitati e soggetti aventi personalità giuridica di carattere associativo cui l'Assemblea legislativa ha aderito, corredato da una sintesi dell'attività svolta da ciascuno di tali soggetti, dalla indicazione dell'ammontare delle eventuali quote associative, dall'indicazione e dalla motivazione di eventuali proposte di recesso;
d) l'elenco degli enti, associazioni od istituzioni cui abbia deliberato di aderire a norma dell'articolo 27, comma 4.
TITOLO VII
RICONOSCIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DEGLI EX CONSIGLIERI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 31(24)
Associazione ex consiglieri
1. La Regione riconosce l'associazione tra gli ex consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna.
2. L'associazione, che è aperta a tutti gli ex consiglieri della Regione, è retta dal proprio statuto. Possono aderire anche i consiglieri in carica.
3. Ogni modificazione allo statuto, deliberata secondo le norme disposte dallo statuto stesso, ha effetto nei confronti della Regione solo dopo che l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ne abbia preso atto approvandola.
4. L'associazione ha sede presso l'Assemblea legislativa.
Art. 32(25)
Supporto organizzativo e attività dell'associazione ex consiglieri
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assicura il supporto organizzativo necessario all'espletamento delle funzioni e dei compiti propri dell'associazione.
2. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa o la Giunta regionale possono, assumendosi i relativi oneri finanziari, affidare all'associazione la realizzazione di manifestazioni, convegni e altre iniziative culturali che contribuiscano ad affermare il ruolo della Regione Emilia-Romagna e a valorizzare la funzione dell'Assemblea legislativa.
TITOLO VII BIS

(inserito Titolo VII bis da art.11 L.R. 18 luglio 2014, n. 15)

RAPPRESENTANZA PARITARIA NEL SISTEMA ELETTORALE
Art. 32 bis(26)
Rappresentanza paritaria nel sistema elettorale regionale
1. La Regione Emilia-Romagna, conformemente a quanto disposto dall'art. 117, comma 7, della Costituzione, dall'art. 3 della legge 23 novembre 2012 n. 215 (Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni") e dall'art. 4 della legge regionale 27 giugno 2014 n. 6 (Legge quadro per la parità e contro le discriminazioni di genere), promuove la rimozione degli ostacoli che impediscono la piena parità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive.
2. In occasione delle elezioni regionali, i soggetti politici devono assicurare la presenza paritaria di candidati di entrambi i generi nei programmi di comunicazione politica offerti dalle emittenti radiotelevisive pubbliche e private e, per quanto riguarda i messaggi autogestiti previsti dalla vigente normativa sulle campagne elettorali, devono mettere in risalto con pari evidenza la presenza dei candidati di entrambi i generi nelle liste presentate dal soggetto politico che realizza il messaggio.
3. In ogni lista regionale e provinciale, di cui alle leggi 23 febbraio 1995, n.43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario) e 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.
4. L'articolo 2 della legge n. 43 del 1995 è sostituito dal seguente:
1. La votazione per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per l'elezione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato da due righe riservate alle eventuali indicazioni di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del capolista della lista regionale collegata, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della medesima lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del capolista della lista regionale e i relativi contrassegni sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del capolista e il relativo contrassegno o i relativi contrassegni sono posti al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere, nelle apposite righe della scheda, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome ovvero il nome ed il cognome del candidato o dei due candidati compresi nella stessa lista. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste regionali anche non collegata alla lista provinciale prescelta e per il suo capolista tracciando un segno sul simbolo della lista o sul nome del capolista. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato il modello di scheda, formato secondo le indicazioni contenute nel presente articolo.
TITOLO VIII
NORME FINALI
Art. 33
Modifiche e abrogazioni di norme
1. Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 14, 15, il comma 4 dell'articolo 18, il comma 4 dell'articolo 19, gli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 29 della legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale).
2.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale n. 42 del 1995 sono eliminate le seguenti parole:
"entro il termine perentorio di 15 giorni dal 1° gennaio 2013".
3. E' abrogato l'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale)).
4. E' abrogato l'articolo 31 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 17 (Norme per l'adeguamento all'art. 2 (Riduzione dei costi della politica) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 Sito esterno (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) - convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 Sito esterno - e altre disposizioni. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale), alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei gruppi consiliari - modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1992, n. 42) e alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 1 (Anagrafe pubblica degli eletti e nominati - disposizioni sulla trasparenza e l'informazione)).
5. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) legge regionale 18 gennaio 1995, n. 3 (Partecipazione del Consiglio regionale ad organismi, comitati, associazioni ed alla Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea e dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome);
b) legge regionale 6 agosto 1996, n. 26 (Riconoscimento dell'Associazione degli ex consiglieri della Regione Emilia-Romagna);
c) legge regionale 22 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina dei criteri e delle modalità per l'erogazione delle spese di rappresentanza del Presidente del Consiglio regionale, e per la concessione del patrocinio del Consiglio a favore di iniziative di interesse regionale);
d) legge regionale 26 luglio 1997, n. 24 (Disposizioni integrative della legge regionale 14 aprile del 1995, n.42, e successive modificazioni);
e) legge regionale 8 settembre 1997, n. 32 (Funzionamento dei Gruppi consiliari - modificazioni alla legge regionale 14 aprile 1995, n. 42).
6. Ogni riferimento o rinvio agli articoli di legge e alle leggi sopra abrogati deve intendersi riferito al presente testo unico per i relativi pertinenti contenuti, come annotato nella banca dati "Demetra-normative regionali" nel sito istituzionale dell'Assemblea legislativa.
Art. 34
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente testo unico si fa fronte con gli stanziamenti dell'apposito capitolo di spesa previsto nel bilancio della Regione Emilia-Romagna per il funzionamento dell'Assemblea legislativa.

Note del Redattore:

(Il presente articolo corrisponde all'art. 31 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 3 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 4 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 a decorrere dal 16 maggio 2005 al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 6 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 8 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 10 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 23 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 24 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 25 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 26 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 26 luglio 1997, n. 24 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 14 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 4 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(su disposizione dell'art. 18 L.R. 23 luglio 2014, n. 21 non trovano applicazione i commi 3 e 4 del presente articolo)

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