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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11

TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA

Capo II
Indennità di carica e indennità di funzione
Art. 4(3)

(sostituito comma 1 da art. 1 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Indennità di carica
1. L'indennità mensile di carica lorda dei consiglieri regionali è di 5.000,00 euro.
2. L'indennità di carica non può cumularsi con assegni o indennità, medaglie o gettoni di presenza comunque derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore dei conti conferiti dalle pubbliche amministrazioni, da enti sottoposti a controllo, vigilanza o tutela della Regione, ovvero da enti ai quali la Regione partecipi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.l. n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla l. n. 213 del 2012 Sito esterno, è comunque vietato il cumulo di indennità o emolumenti, ivi comprese le indennità di funzione o di presenza, in commissioni o organi collegiali derivanti dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente dell'Assemblea legislativa regionale, di assessore o di consigliere regionale. Il titolare di più cariche è tenuto ad optare, finché dura la situazione di cumulo potenziale, per uno solo degli emolumenti o indennità.
3. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun consigliere è tenuto a depositare una dichiarazione da cui risultino gli eventuali incarichi di cui al comma 2 ovvero una dichiarazione negativa.
4. In caso di inadempienza all'obbligo di cui al comma 3, il Presidente dell' Assemblea legislativa regionale diffida il consigliere ad adempiere entro il termine di quindici giorni. Nel caso in cui il consigliere persista nell'inadempimento, il Presidente dell'Assemblea legislativa informa l'Assemblea.
Art. 5(4)

(sostituita rubrica articolo da art. 2 L.R. 12 marzo 2015, n. 1, abrogati commi 1, 2 e 3 da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Riduzione dell'indennità di carica per le assenze dei consiglieri
1. abrogato.
2. abrogato.
3. abrogato.
4. Per ogni assenza del consigliere alle riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni assembleari istituite a norma degli articoli 38, 40 e 41 dello Statuto, alle riunioni della Giunta per il regolamento, nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, l'indennità di carica di cui all'articolo 4 è ridotta nella misura dell'1 per cento.
5. La disposizione di cui al comma 4 non è operata:
a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi di cui al comma 4 o quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza dell'Assemblea legislativa o della Giunta regionale a norma dell'articolo 9, comma 1;
b) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 4 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l'assenza, di Commissioni assembleari di cui il consigliere non è componente;
c) quando l'assenza alle riunioni di cui al comma 4 sia giustificata da malattia documentata da certificazione medica;
d) nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, quando l'assenza sia giustificata dai competenti uffici giudiziari;
e) quando l'assenza sia motivata da gravi motivi personali o da esigenze di cura e assistenza a familiari; le tipologie di giustificazione sono individuate dall'Ufficio di Presidenza.
Art. 6(5)
Diritto alla indennità di carica
1. Il diritto all'indennità di carica decorre dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa e dura fino al giorno precedente il nuovo insediamento. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell'indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell'avvenuta convalida.
2. Ai consiglieri che cessano dalla carica, o che subentrano nella stessa nel corso della legislatura, le indennità di carica sono corrisposte, rispettivamente, fino a quando viene meno o da quando sorge il diritto di partecipare alle sedute dell'Assemblea legislativa.
Art. 7(6)
Indennità di funzione
1. Ai consiglieri regionali che svolgono particolari funzioni compete, in aggiunta alla indennità prevista all'articolo 4, una indennità di funzione commisurata alle seguenti percentuali dell'indennità di carica mensile lorda di cui all'articolo 4:
a) al Presidente dell'Assemblea legislativa e al Presidente della Giunta regionale: indennità di funzione pari al 50 per cento;
b) al Vicepresidente della Giunta regionale, ai componenti della Giunta regionale e ai Vicepresidenti dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 33 per cento;
c) ai Presidenti delle Commissioni assembleari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa, nonché ai Segretari e ai Questori dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 19 per cento;
d) ai Capigruppo dei gruppi assembleari: indennità di funzione pari al 19 per cento;
e) ai Vicepresidenti delle Commissioni assembleari, istituite a norma dello Statuto e del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa: indennità di funzione pari al 7 per cento.
2. Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili tra di loro. Al consigliere che svolga più di una delle funzioni indicate è corrisposta l'indennità più favorevole.
3. Le indennità di cui al presente articolo sono corrisposte a decorrere dalla data di assunzione della carica e per tutta la durata della stessa.
Art. 8(7)

(già sostituito comma 1 da art. 3 L.R. 12 marzo 2015, n. 1 poi sostituito intero articolo da art. 13 L.R. 29 luglio 2015, n. 12)

Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato
1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfettario mensile pari a 2.258,65 euro.
2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri non residenti nel comune di Bologna, corrisposta secondo quanto stabilito ai commi successivi e comunque nel rispetto della previsione dell'articolo 2 comma 1 lettera b) del Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012).
3. Il rimborso del tragitto casa-lavoro, riconosciuto fino a un massimo di dodici presenze mensili, avviene con riferimento all'utilizzo del proprio mezzo di trasporto oppure, in alternativa, di un servizio di trasporto pubblico, secondo la scelta insindacabile del consigliere sulla base di ciò che risulta più funzionale alle proprie esigenze di mobilità. Ad inizio legislatura, o a seguito di successive variazioni, il consigliere dichiara la distanza chilometrica tra la propria residenza e la sede dell'Assemblea legislativa.
4. Nel caso di utilizzo del proprio mezzo di trasporto, il valore della quota mensile variabile di maggiorazione è calcolato sulla base di fasce chilometriche (andata + ritorno) determinate in base alla distanza fra la residenza del consigliere o il domicilio effettivo e la sede dell'Assemblea come da tabella sotto riportata.
5. Qualora il consigliere sotto la propria responsabilità dichiari di utilizzare in via prevalente o esclusiva il mezzo pubblico per raggiungere la sede dell'Assemblea, il valore della quota variabile di maggiorazione è ridotto a 1/6 (un sesto) come da tabella sotto riportata.
6. Qualora il domicilio effettivo sia diverso dalla residenza, il consigliere è tenuto a comunicarlo con la massima tempestività. Ai fini dell'inclusione nella fascia chilometrica, si utilizzerà come parametro il luogo più vicino alla sede dell'Assemblea legislativa fra residenza e domicilio effettivo.
7. I valori della quota variabile di maggiorazione possono essere aggiornati con legge e decorrono dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della legge.
8. Il servizio competente dell'Assemblea legislativa provvede a controlli relativi alle spese di trasporto casa-lavoro dei consiglieri secondo modalità di controllo a campione.
9. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il Regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 9, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
10. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2 è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.
TABELLA
Fascia chilometrica (andata + ritorno) Valore quota mensile variabile Valore quota mensile variabile con utilizzo mezzo pubblico
0-50 km € 200 € 33,3
51-75 km € 400 € 66,7
76-100 km € 650 € 108,3
101-125 km € 1.050 € 175
126-150 km € 1.150 € 191,7
151-175 km € 1.350 € 225
176-200 km € 1.550 € 258,3
201-225 km € 1.750 € 291,7
226-250 km € 1.950 € 325
+250 km € 2.200 € 366,7

Note del Redattore:

(Il presente articolo corrisponde all'art. 31 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 2 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 3 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 4 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 5 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 a decorrere dal 16 maggio 2005 al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 6 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 8 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 10 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 23 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 24 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 25 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 26 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 26 luglio 1997, n. 24 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 14 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all'art. 1 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 4 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 1 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all'art. 2 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(su disposizione dell'art. 18 L.R. 23 luglio 2014, n. 21 non trovano applicazione i commi 3 e 4 del presente articolo)

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