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Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11

TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni relativi alla condizione giuridica ed economica dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari. Reca altresì disposizioni inerenti alle strutture di supporto ai gruppi assembleari nonché alla partecipazione dell'Assemblea legislativa regionale ad organismi, comitati, associazioni ed alla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome ed altre norme sul funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale.

Note del Redattore:

(Il presente articolo corrisponde all' art. 31 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 2 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 3 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 4 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 5 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 a decorrere dal 16 maggio 2005 al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 6 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. L' art. 9 della L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 ha disposto che il comma 10 bis si applica si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014).

(Il presente articolo corrisponde all' art. 8 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 10 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 23 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 24 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 25 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 26 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 26 luglio 1997, n. 24 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 14 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 1 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 4 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(su disposizione dell' art. 18 L.R. 23 luglio 2014, n. 21 non trovano applicazione i commi 3 e 4 del presente articolo)

(come disposto dal comma 2 dell' art. 9 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, la disposizione di cui al presente comma si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014)

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