Espandi Indice

Documento vigente: Testo Coordinato

Share
Seguimi

LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 11

TESTO UNICO SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA: STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI CONSIGLIERI REGIONALI E DEI GRUPPI ASSEMBLEARI E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE BUROCRATICA E LA RIDUZIONE DEI COSTI DELL'ASSEMBLEA

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI ASSEMBLEARI
Capo I
Principi generali
Art. 17

(già sostituiti commi 2 e 6 da art. 1 L.R. 18 luglio 2014, n. 15 , ancora sostituito comma 6 da art. 5 L.R. 12 marzo 2015, n. 1, infine abrogato comma 7 da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

(15)
Principi generali
1. I consiglieri regionali si costituiscono in gruppi, secondo le disposizioni dello Statuto e le modalità stabilite dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa.
2. I gruppi assembleari sono organi dell'Assemblea legislativa nonché associazioni non riconosciute di consiglieri regionali nonché strumenti essenziali di azione e proiezione dei partiti e movimenti politici di cui sono espressione all'interno dell'Assemblea legislativa stessa. Ai gruppi, in quanto soggetti necessari al funzionamento dell'Assemblea, secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento interno, sono assicurate a carico del bilancio dell'Assemblea le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.
3. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa accerta e dichiara l'avvenuta costituzione e la consistenza numerica di ogni gruppo assembleare.
4. Ogni gruppo assembleare, nell'ambito della propria autonomia, adotta un regolamento per il proprio funzionamento sulla base di un regolamento quadro definito dall'Ufficio di Presidenza. Il regolamento è comunicato all'Ufficio di Presidenza, che ne prende atto e procede alla sua pubblicazione sul sito web dell'Assemblea legislativa. Ogni eventuale regolamentazione riguardante il gruppo misto è predisposta e adottata dall'Ufficio di Presidenza.
5. L'Assemblea legislativa, attraverso l'Ufficio di Presidenza, assicura ai gruppi assembleari e per loro tramite ai consiglieri, nei modi e nei limiti previsti dallo Statuto e dal presente testo unico, la disponibilità del personale e dei mezzi necessari all'assolvimento delle loro funzioni.
6. Ai gruppi assembleari che si costituiscono dalla X legislatura spettano, a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, esclusivamente i contributi per le spese del personale di cui all'articolo 20, comma 4 e le assegnazioni in natura e in servizi di cui all'articolo 18.
7. abrogato.
8. L'Ufficio di Presidenza delibera, oltre al disciplinare di cui all'articolo 18, comma 3, regole applicative del presente testo unico, e risolve gli eventuali problemi di interpretazione del testo unico stesso.
Capo II

(già sostituita rubrica Capo II da art. 2 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, nuovamente sostituita rubrica Capo II da art. 6 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Sedi e contributi per le spese per il personale dei gruppi assembleari e per gli organi monocratici
Art. 18
Sedi, attrezzature e materiali per i gruppi assembleari e gli organi monocratici
1. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa assegna gratuitamente ai gruppi assembleari, nell'edificio in cui ha sede l'Assemblea legislativa, una sede adeguata alla loro consistenza numerica.
2. L'Ufficio di Presidenza nell'ambito dell'autonomia dell'Assemblea dispone, con spesa a carico del bilancio dell'Assemblea legislativa, in ordine:
a) all'allestimento, all'arredamento e all'attrezzatura delle sedi;
b) alla fornitura di linee telefoniche e di telecomunicazione e di servizi di fotocopiatura e di riproduzione;
c) alla fornitura di materiali di consumo per i gruppi e per i singoli consiglieri;
d) ai servizi e strumenti per la comunicazione e l'informazione.
3. L'Ufficio di Presidenza adotta un disciplinare nel quale sono determinate le modalità di utilizzo dei beni e dei servizi di cui al comma 2 da parte dei gruppi e dei singoli consiglieri.
4. I beni mobili dell'Assemblea legislativa assegnati in uso ai gruppi assembleari sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei gruppi che ne divengono consegnatari responsabili.
5. In caso di cambiamento del Presidente del gruppo, il Presidente uscente riconsegna gli oggetti inventariati e ricevuti in carico al competente ufficio dell'Assemblea legislativa, il quale, previa verifica, li dà in carico al Presidente subentrante. Alla fine della legislatura il Presidente del gruppo riconsegna gli oggetti di cui al presente comma al competente ufficio dell'Assemblea legislativa il quale, previa verifica in contraddittorio col Presidente del gruppo, li riprende in carico.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell'Assemblea legislativa.
Art. 19

(già sostituito da art. 3 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Contributi per il funzionamento dei gruppi
abrogato.
Art. 20

(già sostituito da art. 4 L.R. 18 luglio 2014, n. 15 , nuovamente sostituito da art. 8 L.R. 12 marzo 2015, n. 1. In seguito modificato comma 3 da art. 8 L.R. 27 dicembre 2017, n. 25, successivamente soppressi secondo periodo comma 7 e comma 8 da art 12 L.R. 20 dicembre 2018, n. 21. Successivamente modificati comma 4 e comma 5 lett. a) e b) e aggiunte lett. b-bis) e b-ter) da art. 5 L.R. 3 agosto 2022, n. 11, in seguito modificato comma 4 da art. 18 L.R. 27 dicembre 2022, n. 23)

Contributi per le spese di personale dei gruppi e disposizioni sul personale degli organi monocratici
1. I gruppi assembleari dispongono del personale necessario per lo svolgimento della loro specifica attività di studio, ricerca, supporto legislativo, segreteria e comunicazione.
2. Il personale assegnato alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è aggiuntivo rispetto a quello della dotazione organica dell'Assemblea legislativa. Un numero di posti pari a quello dei collaboratori degli organici regionali assegnati alle strutture di supporto ai gruppi assembleari è mantenuto indisponibile nella dotazione organica di provenienza. Alla cessazione delle assegnazioni nelle strutture di supporto ai gruppi assembleari i collaboratori sono assegnati alle strutture ordinarie dell'organico della Giunta e dell'Assemblea legislativa.
3. Ai sensi dell 'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto-legge n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 213 del 2012, l'ammontare delle spese del personale dei gruppi assembleari è definito secondo un parametro omogeneo che dovrà tenere conto del numero dei consiglieri, delle dimensioni del territorio e del modello organizzativo della Regione. I contratti di lavoro subordinato o autonomo di cui al presente articolo non rientrano negli incarichi di cui all' articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) Sito esterno.
4. A partire dalla X legislatura l'ammontare complessivo del budget per il personale di ogni gruppo assembleare è fissato, dall'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell' articolo 35, comma 4 dello Statuto, entro il tetto di spesa dato dal costo di un'unità di personale di categoria D e posizione economica D6, compresi gli oneri a carico dell'ente, senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale che ne fa parte, decurtato, per ogni gruppo che conti almeno tre componenti, di un'unità di personale per ogni consigliere che ricopre la funzione di Presidente della Giunta e Presidente dell'Assemblea legislativa, nonché per ogni consigliere che ricopre funzioni alle quali è assegnato un ufficio di supporto (Presidenti di Commissione e componenti dell'Ufficio di Presidenza) e per ogni consigliere che ricopre la carica di Assessore regionale o Sottosegretario. I contributi per le spese del personale non possono essere destinati ad altre finalità. Il personale dei gruppi è esclusivamente quello acquisito col budget del personale.
5. L'ammontare di cui al comma 4 è aumentato, fino al limite delle risorse liberate dalle decurtazioni di cui al medesimo comma e, comunque, nel rispetto del tetto massimo per la determinazione dell'ammontare complessivo della spesa, dato dal parametro definito dalla delibera della Conferenza Stato-Regioni 6 dicembre 2012 in attuazione della previsione dell' articolo 2, comma 1, lettera h) del decreto-legge n. 174 del 2012 Sito esterno, convertito dalla legge n. 213 del 2012, per il numero totale dei consiglieri in carica:
a) per i gruppi composti da un solo consigliere, del 80 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui non ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e del 65 per cento del budget spettante a un monogruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui ricopra tali cariche;
b) per i gruppi composti da due consiglieri, del 65 per cento del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell'Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell'Ufficio di Presidenza, assessore regionale o Sottosegretario e del 45 per cento del budget spettante a un gruppo di due consiglieri ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche.
b-bis) per i gruppi composti da tre a nove consiglieri, dell’80 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell’Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell’Ufficio di Presidenza, Assessore regionale o Sottosegretario e del 70 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche;
b-ter) per i gruppi composti da dieci o più consiglieri, del 25 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui nessuno dei componenti ricopra la funzione di Presidente della Giunta, Presidente dell’Assemblea legislativa, Presidente di Commissione, componente dell’Ufficio di Presidenza, Assessore regionale o Sottosegretario e del 15 per cento del budget spettante allo stesso gruppo ai sensi del comma 4 nei casi in cui almeno un componente rivesta tali cariche.
6. I gruppi assembleari, tramite il proprio Presidente di gruppo, per acquisire ulteriore personale per la propria struttura di supporto, ai fini dello svolgimento di attività di segreteria, di studio, di ricerca e di comunicazione, rispetto a quello degli organici regionali o di altra pubblica amministrazione, chiedono all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa di provvedere al conferimento di incarichi a tempo determinato, ai sensi dell' articolo 63 dello Statuto, oppure di attivare rapporti di collaborazione e consulenza di cui all' articolo 12 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna). Per gli incarichi di collaborazione e consulenza sono seguite le procedure ad evidenza pubblica previste per le strutture ordinarie. Alla stipulazione dei relativi contratti provvede il direttore generale dell'Assemblea. In tutti i casi di cui al presente comma l'individuazione del soggetto a cui affidare l'incarico è effettuata dal Presidente del gruppo, salvaguardando il principio dell'intuitu personae. Il numero massimo di personale che può essere assegnato o acquisito per la struttura di supporto dei gruppi assembleari è determinato dal budget definito dall'Ufficio di Presidenza e dagli spazi assegnati a ciascun gruppo, come previsti da apposito disciplinare approvato dall'Ufficio di Presidenza.
7. Il personale reclutato mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto, ai fini dell'inquadramento, deve essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
a) per l'accesso alla categoria B, profilo di posizione economica iniziale B3: scuola dell'obbligo ed eventuale requisito professionale;
b) per l'accesso alla categoria C: diploma di maturità;
c) per l'accesso alla categoria D: diploma universitario di primo livello o laurea di primo livello o laurea specialistica; eventuale abilitazione professionale.
8. abrogato.
9. Nell'ambito del budget complessivo per le spese del personale di ciascun gruppo, il Presidente del gruppo può altresì richiedere l'attivazione di tirocini. L'Ufficio di Presidenza, nel valutare le richieste, ne verifica anche la compatibilità con gli spazi posti a disposizione dei gruppi. Qualora non vi sia disponibilità di spazi presso le strutture dei Gruppi, si provvede nei limiti della disponibilità complessiva dell'Assemblea legislativa, garantendo l'eventuale adeguamento ed adattamento della postazione lavorativa per persone con disabilità.
10. Fanno carico al budget del personale dei gruppi le spese derivanti da:
a) acquisizione di personale comandato da altra pubblica amministrazione;
b) eventuale maggior costo a seguito di assegnazione alle strutture speciali di personale appartenente agli organici regionali (emolumento unico);
c) acquisizione di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto;
d) affidamento di incarichi ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale n. 43 del 2001 Sito esterno;
e) partecipazione del personale a formazione, convegni o congressi e relativi oneri di missione.
f) oneri assicurativi e previdenziali.
11. Entro il 15 dicembre di ogni anno, i Presidenti di ciascun gruppo assembleare predispongono, con il supporto del competente servizio dell'Assemblea legislativa, una programmazione annuale da comunicare per iscritto all'Ufficio di Presidenza nella quale siano indicati: l'importo che si intende utilizzare per la stipula dei contratti di cui al presente articolo; l'elenco dei contratti che si intendono attivare per l'anno successivo ai sensi dell'articolo 63 dello Statuto; l'elenco delle assegnazioni del personale di ruolo interno o esterno all'amministrazione regionale e il budget massimo che si intende destinare agli incarichi di collaborazione e consulenza ed all'attivazione di tirocini per l'anno successivo. All'amministrazione del personale dei gruppi provvede il competente servizio dell'Assemblea legislativa.
12. È fatto divieto di dar corso ai rapporti di cui ai commi 6 e 9 con il coniuge, i parenti e gli affini fino al quarto grado di consiglieri regionali.
13. Il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base della legge regionale n. 43 del 2001 e della presente legge. In ogni caso per le consulenze o per le collaborazioni di cui al comma 6 i Presidenti di gruppo devono fornire all'amministrazione la dimostrazione del prodotto realizzato attraverso la presentazione di una relazione finale redatta dal titolare dell'incarico.
14. Ai rapporti di lavoro con i gruppi è data pubblicità sul sito web dell'Assemblea in forme analoghe a quelle previste dalle leggi vigenti per le strutture ordinarie.
15. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione anche nei confronti degli organi monocratici dell'Assemblea legislativa in quanto compatibili.
Art. 21

(già sostituita rubrica articolo, commi 1 e 3 da art. 5 L.R. 18 luglio 2014, n. 15 , in seguito sostituito intero articolo da art. 9 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Contributi in denaro per le spese di personale
1. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei gruppi, l'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell' articolo 35, comma 4 dello Statuto, definisce il budget per il personale spettante a ciascun gruppo a decorrere dal giorno dell'insediamento dell'Assemblea legislativa. Sulla base delle comunicazioni ricevute, l'Ufficio di Presidenza accerta le variazioni successivamente intervenute nel numero e nella composizione dei gruppi assembleari e adegua i contributi per il personale con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
2. Nel caso in cui sia presente, tra i gruppi, il gruppo misto, l'Ufficio di Presidenza suddivide, con propria deliberazione, i contributi per il personale in misura proporzionale tra i componenti del gruppo.
Art. 22
Divieti
abrogato.
Capo III
Rendiconto dei gruppi assembleari
Art. 22 bis

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi sostituito articolo da art. 10 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Principi generali sulle spese del personale dei gruppi assembleari
1. Le spese per il personale devono essere coerenti con le finalità politico-istituzionali perseguite rispetto alle competenze regionali previste dalla Costituzione, dallo Statuto regionale, dalla presente legge e dalla normativa vigente, secondo i seguenti principi:
a) ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo e all'esercizio delle funzioni politiche collegate a tale attività;
b) i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso, in qualsiasi forma, con i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo e con i consiglieri regionali di altre Regioni, nonché con i candidati a qualunque tipo di elezione amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi, al periodo elettorale - come previsto dalla normativa vigente - e sino alla proclamazione degli eletti;
c) con i contributi per il personale non possono essere corrisposti compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazione ai consiglieri regionali della propria Regione né a società o enti in cui gli stessi ricoprano cariche.
Art. 22 ter

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Compiti del Presidente del gruppo
abrogato.
Art. 22 quater

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Conti correnti dedicati
abrogato.
Art. 22 quinquies

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi sostituito articolo da art. 11 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Avanzo di amministrazione
1. L'eventuale avanzo di amministrazione registrato al termine di ciascun esercizio finanziario, derivante dall'eccedenza dei contributi assegnati per le spese di personale rispetto alle somme effettivamente liquidate fino al 31 dicembre di ciascun anno, deve essere riversato nel bilancio dell'Assemblea legislativa.
Art. 22 sexies

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Libri e scritture contabili
abrogato.
Art. 22 septies

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Attività del Collegio regionale dei revisori dei conti
abrogato.
Art. 22 octies

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Attività dell'Ufficio di Presidenza
abrogato.
Art. 22 nonies

(già inserito articolo da art. 6 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Trasmissione della documentazione contabile e deposito del rendiconto
abrogato.
Art. 23

(già sostituito da art. 7 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Irregolarità di redazione del rendiconto e sanzioni
abrogato.
Art. 24

(già sostituito da art. 8 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Attività di inizio e fine legislatura
abrogato.
Art. 25 (16)

(modificato comma 1 da art. 12 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Pubblicità dei finanziamenti dell'attività dei gruppi assembleari
1. Ai sensi della normativa vigente, la Regione istituisce un sistema informativo al quale affluiscono i dati relativi al finanziamento del personale dei gruppi assembleari, curandone altresì la pubblicità sul proprio sito istituzionale. I dati sono resi disponibili per via telematica al sistema informativo della Corte dei Conti e al Ministero dell'Economia e delle finanze.
Art. 25 bis

(inserito articolo da art.9 L.R. 18 luglio 2014, n. 15, poi abrogato articolo da art. 15 L.R. 12 marzo 2015, n. 1)

Pubblicità dei rendiconti
abrogato.

Note del Redattore:

(Il presente articolo corrisponde all' art. 31 L.R. 21 dicembre 2012, n. 17 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 1 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 2 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 3 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 4 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 5 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. Ai sensi del comma 2 dell'art. 23 L.R. 27 luglio 2005 n. 14 a decorrere dal 16 maggio 2005 al Sottosegretario alla Presidenza della Giunta si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 24 marzo 2000 n. 17. Ai sensi del successivo comma 3, le diarie, i rimborsi e quant'altro previsto per il Presidente, i componenti della Giunta e il Sottosegretario alla Presidenza, ad esclusione del trattamento indennitario fissato con legge, sono deliberati dalla Giunta regionale con riferimento al medesimo trattamento deliberato dall'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea per i Consiglieri regionali.)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 6 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato. L' art. 9 della L.R. 21 ottobre 2015, n. 17 ha disposto che il comma 10 bis si applica si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014).

(Il presente articolo corrisponde all' art. 8 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 10 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 23 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 24 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 25 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 26 L.R. 14 aprile 1995, n. 42 , ora abrogato)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 26 luglio 1997, n. 24 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 14 L.R. 8 settembre 1997, n. 32 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde all' art. 1 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 18 gennaio 1995, n. 3 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 4 L.R. 22 gennaio 1997, n. 5 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 1 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(Il presente articolo corrisponde in parte all' art. 2 L.R. 6 agosto 1996, n. 26 , ora abrogata)

(su disposizione dell' art. 18 L.R. 23 luglio 2014, n. 21 non trovano applicazione i commi 3 e 4 del presente articolo)

(come disposto dal comma 2 dell' art. 9 L.R. 21 ottobre 2015, n. 17, la disposizione di cui al presente comma si applica a far data dall'entrata in vigore della legge regionale 29 luglio 2015, n. 12 (Rendiconto generale della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014)

Espandi Indice