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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14

RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 29 luglio 2021, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021

Art. 12
Divieti
1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000, e in particolare di quanto richiamato all'articolo 4, comma 3, sulla REER è fra l'altro vietato:
a) danneggiare, alterare o impedire il libero accesso ai percorsi inseriti nella REER, sovrapporre ad essi altre infrastrutture, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, o esercitare qualsiasi altra azione tesa a ostacolare l'uso escursionistico;
b) danneggiare o asportare la segnaletica e i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere;
c) segnalare i percorsi escursionistici in maniera difforme da quanto previsto dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, è consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente;
d) tenere comportamenti e velocità tali da non consentire l'arresto dei mezzi in condizioni di sicurezza sia per il conducente che per gli altri fruitori;
e) ogni intervento non autorizzato sui percorsi escursionistici, fatti salvi gli interventi di manutenzione della percorribilità e di apposizione della segnaletica previsti dalla presente legge, quelli colturali e il taglio dei boschi;
f) recare disturbo al bestiame e alla fauna selvatica, danneggiare colture ed attrezzature e raccogliere i prodotti agricoli;
g) l'accesso, il transito e l'attività dei mezzi motorizzati in contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 4.

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