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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14

RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 29 luglio 2021, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021

Art. 14
Regolamento attuativo
1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, redige ed approva il regolamento attuativo, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER di cui all'articolo 9.
2. Il regolamento stabilisce tra l'altro:
a) le caratteristiche tecniche a cui deve essere uniformata la segnaletica della REER, prevedendo anche un termine per l'adeguamento della segnaletica esistente;
b) le caratteristiche delle tabelle segnaletiche da apporre in presenza di particolari attrazioni naturalistiche, storico-culturali, architettoniche e religiose allo scopo di segnalare la specificità dell'itinerario e descrivere habitat, paesaggi e singole emergenze;
c) le caratteristiche, i limiti e le modalità di utilizzo del logo distintivo della REER di cui all'articolo 3;
d) i criteri e le prescrizioni per la progettazione e la realizzazione degli itinerari escursionistici rientranti nella REER;
e) le caratteristiche di sicurezza necessarie per consentire le diverse tipologie di fruizione;
f) la struttura e le modalità di organizzazione e aggiornamento della base dati del Catasto di cui all'articolo 7;
g) le modalità di catalogazione dei percorsi e le informazioni minime che devono essere riportate;
h) i criteri generali di manutenzione dei percorsi della REER;
i) i requisiti formativi e le competenze tecniche di cui devono essere in possesso coloro che svolgono l'attività di validazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e).

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