LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14
RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 29 luglio 2021, n. 8
BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021
Art. 5
Pianificazione territoriale
1.
La REER è riferimento necessario alla redazione del quadro conoscitivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui all'
articolo 4 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20(Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio) ed è inserita nel Sistema informativo territoriale della Regione Emilia-Romagna.
2.
L'eventuale mutamento della destinazione d'uso dei terreni su cui ricadono i percorsi escursionistici inseriti nella REER può essere effettuato, in presenza di condizioni e circostanze di peso almeno pari all'interesse pubblico che li connota, previa acquisizione del parere consultivo della consulta di cui all'articolo 10.