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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14

RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE

Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 29 luglio 2021, n. 8

BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021

Art. 8

(aggiunto comma 3 bis da art. 9 L.R. 23 dicembre 2016, n. 25)

Funzioni e competenze
1. La Regione ed i comuni, anche in forma associata, gestiscono la REER con la collaborazione degli enti di gestione per i parchi e la biodiversità, del volontariato e dell'associazionismo di settore, in conformità al principio costituzionale di sussidiarietà e nel rispetto delle prerogative riconosciute al Club Alpino Italiano (CAI) dalla legislazione vigente.
2. La Regione, avvalendosi del Coordinamento tecnico centrale della REER di cui all'articolo 9:
a) organizza, aggiorna e gestisce il Catasto della REER. A tal fine con atto amministrativo la Giunta regionale recepisce la base dati "Sentieri" secondo quanto disposto all'articolo 7, comma 3, provvedendo a sanare le lacunosità e gli errori eventualmente segnalati dai comuni territorialmente competenti, ovvero dalle unioni in caso di gestione associata delle funzioni;
b) aggiorna annualmente con delibera il Catasto di cui all'articolo 7, acquisendo a tale scopo dai comuni e dalle unioni le proposte di modifica e di nuovi inserimenti, corredate dalle informazioni riguardanti le caratteristiche tecniche del percorso, la proprietà dei sentieri interessati e le eventuali convenzioni o servitù già in essere, nonché le eventuali proposte di fuoriuscita di percorsi della REER, adeguatamente motivate;
c) coordina l'attività di comuni e unioni con i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione della REER;
d) stipula accordi per la promozione e la gestione dei percorsi che per caratteristiche storiche, culturali, religiose o naturali abbiano valenza regionale, con ciascun comune interessato dal passaggio degli stessi e predispone, all'occorrenza, programmi di gestione della REER, ivi inclusi progetti afferenti ai percorsi escursionistici di coordinamento e collegamento con reti escursionistiche nazionali o di regioni limitrofe;
e) promuove l'attività di validazione dei nuovi sentieri e delle modifiche intervenute e valida i dati forniti da altre fonti;
f) fornisce consulenza e documentazione tecnica di validità generale sul tema della gestione e manutenzione della REER in collaborazione con il CAI;
g) promuove la formazione degli operatori pubblici e privati per gli ambiti disciplinati dalla presente legge;
h) approva, sentiti i comuni e le unioni, il Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 11;
i) approva il regolamento di cui all'articolo 14;
j) indice la Conferenza regionale della REER di cui all'articolo 10, comma 3;
k) cura il sito regionale di cui all'articolo 7, comma 4.
3. I Comuni, singolarmente o in forma associata tramite conferimento delle funzioni all'Unione o tramite convenzione ai sensi della legge regionale n. 21 del 2012, avvalendosi della collaborazione degli enti gestori per i parchi e la biodiversità e col supporto della consulta di cui all'articolo 10:
a) sovraintendono la porzione di REER afferente al territorio e l'ordinaria manutenzione dei percorsi escursionistici, anche attraverso convenzioni e collaborazioni con il CAI e con le associazioni del territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, nonché tramite accordi con imprese e privati eventualmente interessati;
b) predispongono e approvano entro il 30 novembre dell'anno precedente un programma di gestione e manutenzione ordinaria dei percorsi escursionistici ricadenti nel territorio di loro competenza, ivi inclusi quelli interni ad aree naturali protette, e di omogeneizzazione della segnaletica. Per la gestione e manutenzione ordinaria si avvalgono prioritariamente, tramite convenzioni, delle associazioni di promozione sociale e di volontariato presenti sul territorio che svolgono attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge, fatte salve le prerogative del CAI, e degli operatori agricoli operanti sul territorio. Nel caso in cui la manutenzione sia affidata ad agricoltori operanti sul territorio a qualsiasi titolo o a cooperative, consorzi e aziende forestali, trovano applicazione altresì gli strumenti finanziari previsti dalla legge regionale 9 aprile 1985, n. 12(Intervento regionale per il potenziamento della organizzazione del soccorso alpino e per la conservazione ed incentivazione del patrimonio alpinistico), nonché quelli previsti dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Sito esterno(Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell' articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 Sito esterno) e dalla programmazione comunitaria e destinati ad aziende agricole e agricoltori per la manutenzione dei percorsi escursionistici prossimi ai loro territori di pertinenza;
c) verificano che la manutenzione dei percorsi sia effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento attuativo di cui all'articolo 14;
d) raccolgono informazioni sui percorsi utili all'aggiornamento del Catasto ed inviano alla Regione, al fine dell'inserimento nella REER, accompagnate da proprio parere, le proposte di variazione e implementazione dei percorsi escursionistici pervenute per il territorio di propria competenza, corredate della descrizione del percorso e della documentazione inerente la proprietà della viabilità interessata;
e) inviano alla Regione proposte per la redazione del Programma triennale degli interventi straordinari di cui all'articolo 11;
f) possono stipulare convenzioni per l'affidamento dell'attività di controllo del rispetto dei divieti di cui all'articolo 12.
3 bis. Al fine di sostenere le attività di cui al comma 3 la Regione può concedere contributi, nei limiti delle autorizzazioni previste nel bilancio regionale, ai Comuni e alle Unioni di Comuni. La Giunta regionale individua i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
4. Ai fini del regolare aggiornamento del Catasto della REER, le iniziative di manutenzione ordinaria sui percorsi catalogati, autonomamente adottate, in coerenza ai criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 14, dagli enti gestori delle aree naturali protette sulla proprie pertinenze, nonché quelle adottate dalle sezioni del CAI in autofinanziamento, sono tempestivamente comunicate al Comune territorialmente competente.

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