LEGGE REGIONALE 26 luglio 2013, n. 14
RETE ESCURSIONISTICA DELL'EMILIA-ROMAGNA E VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ESCURSIONISTICHE
Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 L.R. 29 luglio 2021, n. 8
BOLLETTINO UFFICIALE n. 226 del 29 luglio 2021
Art. 9
(Sostituite lettere a), b), c) e d) comma 4 da art. 2 L.R. 29 luglio 2021, n. 8)
Coordinamento tecnico centrale della REER
1.
È istituito presso la Regione, senza oneri aggiuntivi sul bilancio, il Coordinamento tecnico centrale della REER.
2.
Il Coordinamento, così come previsto dall'articolo 8, comma 2, fornisce supporto alla Regione nella definizione dei contenuti tecnici e dei criteri per la gestione della REER, per l'aggiornamento della base dati del Catasto della REER e per la realizzazione e l'utilizzo della cartografia escursionistica regionale anche ai fini della produzione di materiale turistico-promozionale omogeneo.
3.
Il Coordinamento è nominato con atto dirigenziale, resta in carica per la durata della legislatura e sostituisce il Coordinamento tecnico per i percorsi escursionistici di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1841 del 2009, che ne assolve le funzioni fino all'insediamento.
4.
Il Coordinamento è composto da:
a)
il responsabile della struttura regionale competente in materia di aree protette e sviluppo della montagna con funzione di presidente;
b)
un rappresentante della struttura regionale competente in materia di sistemi informativi geografici;
c)
un rappresentante della struttura regionale competente in materia di geologia e valorizzazione del patrimonio geologico regionale;
d)
un rappresentante della struttura regionale competente in materia di promozione turistica;
e)
un rappresentante proposto dalla Federazione Italiana Parchi e Riserve Naturali dell'Emilia-Romagna;
f)
un rappresentante proposto dall'Unione Nazionale Comuni e Comunità Enti Montani dell'Emilia-Romagna;
g)
un rappresentante proposto dal CAI, gruppo Emilia-Romagna;
h)
un rappresentante proposto dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani dell'Emilia-Romagna;
i)
un rappresentante proposto dall'Unione Province Italiane dell'Emilia-Romagna.
5.
La composizione del Coordinamento può essere integrata, con atto dirigenziale di cui al precedente comma 3, anche su proposta del Coordinamento.
6.
Le associazioni presenti, singolarmente o in maniera coordinata fra loro, in tutte le province dell'Emilia-Romagna e che svolgano attività attinenti agli scopi di cui alla presente legge possono nominare congiuntamente, per ciascun settore associativo, un rappresentante presso il Coordinamento con funzioni propositive e consultive. In particolare dovrà essere garantita rappresentanza al Coordinamento all'associazionismo che si occupa di escursionismo su ruote, all'associazionismo impegnato nell'ambito delle tematiche ambientali e all'associazionismo operante nel settore degli sport all'aria aperta.