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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 38
Modifiche all'articolo 12 (Lottizzazione abusiva) legge regionale n. 23 del 2004
1.
Dopo il comma 4 dell' articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2004, è aggiunto il seguente:
"4 bis. Gli atti di cui al comma 2, ai quali non siano stati allegati i certificati di destinazione urbanistica, o che non contengano la dichiarazione di cui al comma 4, possono essere confermati o integrati anche da una sola delle parti o dai suoi aventi causa, mediante atto pubblico o autenticato, al quale sia allegato un certificato contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti le aree interessate al giorno in cui è stato stipulato l'atto da confermare o contenente la dichiarazione omessa.".
2. Il comma 6 dell' articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2004, è soppresso.
3.
Al comma 8 dell' articolo 12 della legge regionale n. 23 del 2004, alla fine del primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole:
"a spese del responsabile dell'abuso".
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