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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 6

(modificati comma 2 lett. a), b) e c) e comma 3 da art. 7 L.R. 23 giugno 2017, n. 12, in seguito aggiunti commi 2 bis e 2 ter da art. 5 L.R. 29 dicembre 2020, n. 14)

Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
1. I Comuni istituiscono, in forma singola ovvero in forma associata negli ambiti ottimali di cui all' articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo consultivo cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale.
2. La Commissione si esprime:
a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici , ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all' articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
b) sugli interventi edilizi sottoposti a CILA,SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
c) sull'approvazione degli strumenti urbanistici, qualora l'acquisizione del parere sia prevista dal regolamento edilizio.
2 bis. Il parere della Commissione è rilasciato:
a) in caso di interventi soggetti a CILA o a SCIA, entro il termine di venticinque giorni dalla data di efficacia delle stesse;
b) in caso di interventi soggetti a permesso di costruire, entro cinquanta giorni dalla data di presentazione della domanda di rilascio;
c) in caso di convocazione della conferenza di servizi, entro il termine previsto dall' art. 14-bis, comma 2, lettera c), della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
2 ter. Scaduti i termini di cui al comma 2 bis si prescinde dal parere della Commissione. I pareri rilasciati dopo la scadenza sono inefficaci, ai sensi dell' articolo 2, comma 8-bis, della legge n. 241 del 1990 Sito esterno.
3. Il Consiglio comunale, con il regolamento edilizio, definisce la composizione e le modalità di nomina della Commissione, nell'osservanza dei seguenti principi:
a) la Commissione costituisce organo a carattere esclusivamente tecnico, con componenti solo esterni all'amministrazione comunale, i quali presentano una elevata competenza, specializzazione ed esperienza nelle materie richiamate al comma 1;
b) pareri sono espressi in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi, tra cui l'accessibilità, usabilità e fruibilità degli edifici esaminati, ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale;
c) la Commissione all'atto dell'insediamento può redigere un apposito documento guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento per l'emanazione dei pareri;
d) il professionista incaricato può motivatamente chiedere di poter illustrare alla Commissione il progetto prima della sua valutazione.
4. Le determinazioni conclusive del dirigente preposto allo Sportello unico non conformi, anche in parte, al parere della Commissione sono immediatamente comunicate al Sindaco per lo svolgimento del riesame di cui all'articolo 27.
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