Art. 13
(modificati alinea, lett. a) e lett. c) comma 1, aggiunta lett. e bis) e abrogate lett. i), l), n), o), p) da
art. 13 L.R. 23 giugno 2017, n. 12, in seguito sostituite lett. a) e c) comma 1, aggiunto comma 1 bis e modificato comma 4 da
art. 10 L.R. 29 dicembre 2020, n. 14, poi modificato comma 1 da
art. 18 L.R. 20 maggio 2021, n. 5e comma 1 bis da
art. 6 L.R. 3 agosto 2022, n.11)
Interventi soggetti a SCIA
1.
Sono obbligatoriamente subordinati a SCIA
...:
a)
gli interventi di manutenzione straordinaria e le opere interne qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio o modifiche ai prospetti;
b)
gli interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche, sensoriali e psicologico-cognitive come definite all'articolo 7, comma 1, lettera b), qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla
Parte Seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004o gli immobili aventi valore storico-architettonico, individuati dagli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo A-9, comma 1, dell'Allegato della
legge regionale n. 20 del 2000, qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio e comportino modifica della sagoma e degli altri parametri dell'edificio oggetto dell'intervento;
c)
gli interventi di restauro scientifico e quelli di restauro e risanamento conservativo qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
d)
gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera f) dell'Allegato, compresi gli interventi di recupero a fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla
legge regionale 6 aprile 1998, n. 11(Recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti);
e)
il mutamento di destinazione d'uso senza opere che comporta aumento del carico urbanistico;
e bis)
le opere pertinenziali non classificabili come nuova costruzione, ai sensi della lettera g.6) dell'Allegato, che non presentano i requisiti di cui all’articolo 7, comma 5, lettera e);
f)
l'installazione o la revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
g)
le varianti in corso d'opera di cui all'articolo 22;
m)
gli interventi di nuova costruzione di cui al comma 2;
1 bis.
Ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del d.p.r. n. 380 del 2001, sono inoltre soggetti a SCIA gli interventi di ristrutturazione edilizia ..., di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del d.p.r. n. 380 del 2001.
2.
Gli strumenti urbanistici comunali possono individuare gli interventi di nuova costruzione disciplinati da precise disposizioni sui contenuti planovolumetrici, formali, tipologici e costruttivi, per i quali gli interessati, in alternativa al permesso di costruire, possono presentare una SCIA. Le analoghe previsioni riferite nei piani vigenti alla denuncia di inizio attività sono attuate mediante SCIA.
3.
Ove non sussistano ragionevoli alternative progettuali, gli interventi di cui al comma 1, lettera b) possono comportare deroga alla densità edilizia, all'altezza e alla distanza tra i fabbricati e dai confini stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica e dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
4.
Gli strumenti urbanistici possono limitare i casi in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui al comma 1, lettera d), sono consentiti mediante demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, con modifiche agli originari parametri.
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