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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2013, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 29 (RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 313 del 24 ottobre 2013

Art. 11
1.
Alla rubrica dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004 la parola
"regionali"
è soppressa.
2.
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole
"delle amministrazioni pubbliche"
sono sostituite dalle parole
"dei soggetti".
3.
Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea sono soppresse le parole
"nell'ambito del SIR";
b)
alla lettera b) è soppressa la parola
"interno".
4.
Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
"3. A tal fine sono introdotti:
a) un sistema di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni, realizzato attraverso la stipulazione delle convenzioni-quadro di cui all'articolo 21, nonché attraverso gli accordi quadro e le altre procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Sito esterno (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
b) modalità telematiche di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi, inclusi il sistema dinamico di acquisizione, le procedure di gara gestite con sistemi telematici, le aste elettroniche e il mercato elettronico regionale, in conformità con la disciplina prevista dalle norme europee e statali vigenti in materia;
c) strumenti e servizi per la semplificazione del ciclo delle acquisizioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione).".

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