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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2013, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 29 (RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 313 del 24 ottobre 2013

Art. 12
1.
Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole
"La promozione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 e più in generale alle disposizioni del presente Capo"
sono sostituite dalle seguenti
"La promozione e la realizzazione del sistema di acquisto di cui all'articolo 18".
2.
Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole
"dalla convenzione"
sono sostituite dalle parole
"dagli accordi di programma".
3.
I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 sono sostituiti dai seguenti:
"4. L'agenzia opera quale centrale di committenza ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno e ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18, comma 3, nonché delle altre attività ad essa affidate ai sensi del presente Capo e del Capo VI bis.
5. L'agenzia svolge la propria attività in favore dei seguenti soggetti, ove questi siano tenuti ad applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 Sito esterno per l'acquisizione di lavori, beni o servizi:
a) la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e consorzi, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;
b) gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, ed inoltre gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale.
6. L'agenzia espleta attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 e a tal fine può altresì operare per conto degli stessi in qualità di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 22 bis.
7. La Regione e l'agenzia, in collaborazione con le organizzazioni di categoria, promuovono la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di e-procurement di cui all'articolo 18, comma 3.".
4. Il comma 8 bis dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 è abrogato.

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