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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2013, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 29 (RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 313 del 24 ottobre 2013

Art. 14
1.
L'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 21
Sistema di acquisto centralizzato
1. L'agenzia stipula, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa europea e statale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l'operatore economico prescelto si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte del medesimo operatore economico degli ordinativi di fornitura emessi dai soggetti che ne hanno obbligo o facoltà ai sensi dei commi 3 e 4. Dette convenzioni, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, indicano il limite massimo della durata nel tempo e della quantità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse.
2. L'agenzia può altresì concludere, nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni statali vigenti, accordi quadro per specifiche tipologie di beni e servizi destinati ai soggetti di cui ai commi 3 e 4. Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro possono essere stipulate anche le convenzioni-quadro di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), sono obbligati ad utilizzare le convenzioni-quadro di cui al comma 1 e gli accordi quadro di cui al comma 2.
4. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), hanno facoltà di aderire alle convenzioni-quadro di cui al comma 1 e agli accordi quadro di cui al comma 2.
5. Le modalità di gestione centralizzata degli acquisti sono adottate con particolare riferimento alla fornitura di beni e servizi di serie, standardizzati, fungibili e validati dai destinatari.".

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