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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2013, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 29 (RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 313 del 24 ottobre 2013

Art. 15
1.
L'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 22
Modalità telematiche di negoziazione
1. L'agenzia provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare con modalità telematiche e a tal fine predispone gli strumenti organizzativi, amministrativi, elettronici e telematici necessari. Provvede altresì a gestire le relative procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni e servizi in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee.
2. L'agenzia, in particolare, realizza e gestisce:
a) il mercato elettronico regionale e ne cura l'incremento;
b) sistemi dinamici di acquisizione per forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente che soddisfano le esigenze dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5.
3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), utilizzano i sistemi e gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'agenzia per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche.
4. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), possono utilizzare i sistemi e gli strumenti di cui al comma 3 per lo svolgimento di proprie procedure di gara con modalità telematiche.
5. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di applicazione, anche graduale e differenziata, dell'obbligo di cui al comma 3, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia.".

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