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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2013, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 29 (RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 313 del 24 ottobre 2013

Art. 17
1.
Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole
"la struttura regionale di acquisto"
sono sostituite dalle parole
"l'agenzia"
e le parole
"apposite convenzioni operative"
sono sostituite dalle parole
"appositi accordi di programma".
2.
Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole
"Le convenzioni operative"
sono sostituite dalle parole
"Gli accordi di programma";
le parole
"accordi di servizio"
sono sostituite dalle parole
"piani di attività";
e le parole
"della struttura"
sono sostituite dalle parole
"dell'agenzia".

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