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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2013, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 29 (RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 313 del 24 ottobre 2013

Art. 20
1.
La lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è sostituita dalla seguente:
"f bis) svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) nonché, mediante apposita convenzione, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici.".
2.
Il comma 1 bis dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:
"1 bis. Gli importi dedicati alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis), sono indicati in appositi capitoli del bilancio regionale.".

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