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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2013, n. 17

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 29 (RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 313 del 24 ottobre 2013

Art. 3
1.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserita la seguente:
"a bis) l'effettivo esercizio del diritto a chiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi;".
2.
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole
"l'accesso più ampio dei cittadini all'utilizzo di tali tecnologie"
sono sostituite dalle seguenti:
"l'accesso generalizzato dei cittadini all'utilizzo di tali tecnologie, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione finalizzati a promuovere l'alfabetizzazione digitale".

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