LEGGE REGIONALE 24 ottobre 2013, n. 17
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MAGGIO 2004, N. 11 (SVILUPPO REGIONALE DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE) E ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1995, N. 29 (RIORDINAMENTO DELL'ISTITUTO DEI BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 313 del 24 ottobre 2013
INDICE
Art. 1 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 2 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 3 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 4 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 5 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 7 - Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 8 - Inserimento del Capo IV bis della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 9 - Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 10 - Modifiche alla rubrica del Capo VI della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 11 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 12 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 13 - Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 14 - Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 15 - Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 16 - Inserimento dell'articolo 22 bis della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 17 - Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 18 - Inserimento del Capo VI bis della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 19 - Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2004
Art. 20 - Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
Art. 21 - Norma transitoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), dopo le parole
"all'adeguamento"
sono inserite le parole"e all'innovazione".
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Dopo il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente:
"4 bis. La Regione, anche in collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce altresì lo sviluppo integrato della conservazione digitale dei documenti informatici e, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera f bis) della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna).".
Art. 3
Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserita la seguente:
"a bis) l'effettivo esercizio del diritto a chiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi;".
2.
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole
"l'accesso più ampio dei cittadini all'utilizzo di tali tecnologie"
sono sostituite dalle seguenti:"l'accesso generalizzato dei cittadini all'utilizzo di tali tecnologie, anche mediante l'organizzazione di corsi di formazione finalizzati a promuovere l'alfabetizzazione digitale".
Art. 4
Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole
"di norma triennale"
sono sostituite dalle seguenti:"di norma quinquennale con avvio in corrispondenza del primo anno di mandato".
Art. 5
Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
"1. Per "patrimonio informativo pubblico" si intende l'insieme dei dati, ivi inclusi i dati personali diversi da quelli sensibili e giudiziari, oggetto di scambio e comunicazione nell'esercizio di pubbliche funzioni, attraverso la realizzazione di un sistema di cooperazione applicativa che faciliti, sotto il profilo tecnico, l'interconnessione fra banche dati, indipendenti ed autonome. I sistemi informativi di cui agli articoli 13 e 14 concorrono alla formazione del patrimonio informativo pubblico e il loro insieme costituisce, ai sensi del presente Capo, il Sistema informativo regionale (SIR).".
Art. 6
Sostituzione dell'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
L'articolo 13 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 13
Sistema informativo della Regione (SIR-ER)
1. Il Sistema informativo della Regione (SIR-ER) è costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale. Il trattamento dei dati compresi nel SIR-ER è effettuato nel rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 .
2. Il SIR-ER è articolato nei diversi settori di intervento e per i differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata rappresentazione della realtà regionale, ivi inclusa la rilevazione grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema è strutturato secondo un'architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, che ne assicura omogeneità, interoperabilità ed integrazione.".
Art. 7
Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
L'articolo 14 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 14
Sistemi informativi integrati
1. La Regione provvede alle intese istituzionali con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali per l'integrazione nel SIR dei flussi informativi a scala nazionale e per l'utilizzo dei dati a scala regionale inclusi nei sistemi informativi da essi gestiti o posseduti.
2. La Regione interviene con progetti mirati all'accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, all'eliminazione di duplicazioni e ridondanze, nonché allo sviluppo di servizi e sistemi informativi integrati. A tal fine promuove intese istituzionali con gli Enti locali e con altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedano ruoli specifici, modalità di gestione dei sistemi e dei flussi informativi, e modalità di fruizione delle informazioni. Gli accordi possono inoltre prevedere la corresponsione di contributi a fronte delle spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attività destinate allo sviluppo del SIR.
3. La Regione, d'intesa con il sistema delle autonomie e delle aziende sanitarie, realizza e gestisce sistemi, applicazioni e servizi di comune interesse. In particolare, la Regione e gli Enti locali realizzano i progetti di cui al comma 2 secondo le modalità organizzative e tecniche disciplinate nella convenzione generale di cui all'articolo 6, comma 4 bis. Nella realizzazione dei progetti e nella gestione dei sistemi informativi integrati la Regione può assumere il ruolo di nodo tecnico-informativo centrale dell'aggregazione CN-ER di cui all'articolo 6 favorendo, sotto il profilo tecnologico ed organizzativo, lo scambio di dati fra le pubbliche amministrazioni o fra le pubbliche amministrazioni e i privati, nel rispetto degli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 196 del 2003 .
4. Per nodo tecnico-informativo centrale si intende l'insieme delle funzioni operative di intermediario strutturale per l'interscambio dei dati con i soggetti pubblici di cui al comma 1, di concentratore e riconciliatore delle informazioni rese disponibili dai soggetti pubblici che fanno parte dell'aggregazione CN-ER, di facilitatore della circolazione delle informazioni fra i soggetti medesimi, di erogatore di servizi infrastrutturali ed abilitanti, di centro servizi erogatore di servizi applicativi finali, di presidio e monitoraggio del sistema complessivo dei servizi.
5. Le attività di nodo tecnico-informativo centrale possono essere svolte dalla società "LEPIDA" s.p.a. di cui all'articolo 10, che in tal caso è titolare autonomo del trattamento dei dati. Le informazioni acquisite sono utilizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003 .".
Art. 8
1.
Dopo il Capo IV della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente:
"CAPO IV BIS
ATTIVITÀ STATISTICA UFFICIALE DELLA REGIONE
Art. 15 bis
Ufficio di statistica della Regione
1. La Regione concorre all'attività del Sistema statistico nazionale (SiStaN), di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 ), nel rispetto del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 , del decreto legislativo n. 196 del 2003 , e tenendo conto delle direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (ComStat).
2. La Giunta regionale individua la struttura organizzativa regionale incaricata delle funzioni di Ufficio di statistica, parte integrante del SiStaN.
3. L'Ufficio di statistica è titolare delle attività statistiche ufficiali della Regione e svolge, oltre alle funzioni di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 322 del 1989 , le seguenti funzioni:
a) garantisce la qualità dei processi statistici e ne valida i risultati;
b) garantisce gli adempimenti previsti dal Programma statistico nazionale (PSN);
c) predispone e aggiorna il Programma statistico regionale (PSR);
d) assicura il rispetto delle norme e delle procedure del SiStaN;
e) cura i rapporti con ISTAT, il raccordo con le istituzioni e le autorità statistiche a livello nazionale e il coordinamento con il livello interregionale;
f) promuove l'utilizzo degli archivi amministrativi per finalità statistiche e ne garantisce l'uso corretto a fini conoscitivi, di studio e di programmazione;
g) concorre alla progettazione di applicativi e gestionali del SIR-ER e del SIR, con la finalità di uniformare le definizioni, le nomenclature e le classificazioni per fini statistici;
h) può accedere a tutte le banche dati dell'amministrazione regionale per le finalità statistiche previste dal PSR e dal PSN;
i) promuove le intese volte a consentire la partecipazione dei soggetti pubblici e privati al Sistema statistico regionale di cui all'articolo 15 ter;
j) svolge funzioni di raccordo con il Sistema statistico regionale di cui all'articolo 15 ter, promuovendo lo svolgimento di attività statistiche comuni, comprese la formazione, la condivisione di fonti e metodologie e il riuso di applicativi;
k) coordina le attività statistiche ufficiali dell'amministrazione regionale, raccordandosi con le relative strutture organizzative.
4. Il PSR pianifica le attività statistiche ufficiali della Regione, è predisposto con cadenza triennale, ed è aggiornato annualmente. Il PSR e i relativi aggiornamenti sono approvati dalla Giunta regionale.
5. Il dirigente preposto all'Ufficio di statistica è responsabile, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 , dei trattamenti dei dati personali per scopi statistici previsti nel PSR.
Art. 15 ter
Istituzione del Sistema statistico regionale
1. Al fine di favorire l'omogeneità organizzativa e la razionalizzazione dei flussi informativi nell'ambito del Sistema statistico nazionale, nonché di garantire la disponibilità delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, nonché a quello di controllo e valutazione delle politiche regionali, è istituito il Sistema statistico regionale dell'Emilia-Romagna (SiSt-ER), di cui fanno parte:
a) l'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis;
b) gli uffici preposti all'attività statistica degli enti strumentali e dipendenti della Regione e delle aziende e degli enti subregionali;
c) gli uffici di statistica delle Province, dei Comuni, singoli o associati, nonché degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale.
2. Possono far parte del SiSt-ER gli Uffici di statistica oppure le strutture competenti in materia di statistica di:
a) Prefetture - Uffici Territoriali del Governo;
b) Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ed Unioncamere;
c) centri di ricerca ed Università operanti nel territorio della regione;
d) Enti pubblici e privati.
3. L'attività di coordinamento del SiSt-ER è esercitata dall'Ufficio di statistica della Regione di cui all'articolo 15 bis, sulla base di accordi tra la Regione ed i soggetti interessati di cui al comma 2, con cui vengono definite le linee strategiche di collaborazione.".
Art. 9
Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
L'articolo 16 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 16
Modalità di coordinamento e ottimizzazione delle risorse
1. La Giunta regionale, in coerenza con i criteri generali di cui all'articolo 20, adotta modalità organizzative finalizzate a garantire la programmazione unitaria e integrata degli obiettivi e delle risorse finanziarie destinate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 13. Assicura altresì, tramite le strutture della direzione generale competente, le funzioni di programmazione, sviluppo, coordinamento generale e monitoraggio di cui al comma 2.
2. Le funzioni di programmazione, sviluppo, coordinamento generale e monitoraggio assicurano, in particolare:
a) il supporto alla programmazione delle iniziative per la società dell'informazione, provvedendo all'istruttoria dei documenti di pianificazione, al monitoraggio e al controllo delle iniziative anche locali e settoriali;
b) il supporto alle iniziative di altri enti, l'attuazione per quanto di competenza, il monitoraggio e il controllo;
c) il presidio della coerenza dell'architettura del SIR-ER, l'unitarietà di impostazione delle funzioni tecniche, sia trasversali che settoriali;
d) la programmazione e il coordinamento dell'introduzione del software libero e open source e dell'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione aperti o liberi, nonché degli standard indicati dagli enti internazionali preposti;
e) la cura, nell'ambito della lettera b), dello sviluppo e gestione delle infrastrutture e dei servizi di garanzia, della progettazione e realizzazione dei progetti trasversali, degli standard generali di riferimento, dell'assistenza tecnica e della collaborazione per lo sviluppo dei servizi e dei sistemi informativi settoriali e locali, anche su richiesta.
3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici svolte secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera f bis), della legge regionale n. 29 del 1995.
4. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) hanno la facoltà di utilizzare le funzioni di cui al comma 3.".
Art. 10
Modifiche alla rubrica del Capo VI della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Alla rubrica del Capo VI della legge regionale n. 11 del 2004 le parole
"telematica per le pubbliche amministrazioni"
sono soppresse.Art. 11
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Alla rubrica dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004 la parola
"regionali"
è soppressa.2.
Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole
"delle amministrazioni pubbliche"
sono sostituite dalle parole"dei soggetti".
3.
Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004 sono apportate le seguenti modifiche:
4.
Il comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
"3. A tal fine sono introdotti:
a) un sistema di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni, realizzato attraverso la stipulazione delle convenzioni-quadro di cui all'articolo 21, nonché attraverso gli accordi quadro e le altre procedure disciplinate dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);
b) modalità telematiche di negoziazione per l'acquisto di beni e servizi, inclusi il sistema dinamico di acquisizione, le procedure di gara gestite con sistemi telematici, le aste elettroniche e il mercato elettronico regionale, in conformità con la disciplina prevista dalle norme europee e statali vigenti in materia;
c) strumenti e servizi per la semplificazione del ciclo delle acquisizioni, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione).".
Art. 12
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole
"La promozione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 e più in generale alle disposizioni del presente Capo"
sono sostituite dalle seguenti"La promozione e la realizzazione del sistema di acquisto di cui all'articolo 18".
2.
Al comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole
"dalla convenzione"
sono sostituite dalle parole "dagli accordi di programma".
3.
I commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 sono sostituiti dai seguenti:
"4. L'agenzia opera quale centrale di committenza ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 e ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18, comma 3, nonché delle altre attività ad essa affidate ai sensi del presente Capo e del Capo VI bis.
5. L'agenzia svolge la propria attività in favore dei seguenti soggetti, ove questi siano tenuti ad applicare il decreto legislativo n. 163 del 2006 per l'acquisizione di lavori, beni o servizi:
a) la Regione, gli enti e gli organismi regionali, le loro associazioni e consorzi, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi, nonché gli enti e le aziende del Servizio sanitario regionale, ed inoltre gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria dai soggetti di cui alla presente lettera;
b) gli Enti locali, i loro enti ed organismi, le loro associazioni, unioni e consorzi, quali le aziende e gli istituti, anche autonomi, le istituzioni, gli organismi di diritto pubblico e le società strumentali partecipate in misura totalitaria o maggioritaria da tali soggetti, ed inoltre gli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale.
6. L'agenzia espleta attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 e a tal fine può altresì operare per conto degli stessi in qualità di stazione appaltante ai sensi dell'articolo 22 bis.
7. La Regione e l'agenzia, in collaborazione con le organizzazioni di categoria, promuovono la partecipazione delle piccole e medie imprese alle procedure di e-procurement di cui all'articolo 18, comma 3.".
4. Il comma 8 bis dell'articolo 19 della legge regionale n. 11 del 2004 è abrogato.
Art. 13
Sostituzione dell'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
L'articolo 20 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
Art. 20
Criteri di programmazione regionale
1. Al fine di favorire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 18, comma 2, la Giunta regionale adotta criteri di programmazione integrata e coordinata per la definizione dei fabbisogni e la gestione degli acquisti da parte delle proprie strutture, con particolare riferimento agli acquisti riguardanti servizi generali, sistemi informativi e informatici anche settoriali, materiali di consumo ed ogni altra tipologia avente le medesime caratteristiche di trasversalità.".
Art. 14
Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
L'articolo 21 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 21
Sistema di acquisto centralizzato
1. L'agenzia stipula, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa europea e statale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l'operatore economico prescelto si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte del medesimo operatore economico degli ordinativi di fornitura emessi dai soggetti che ne hanno obbligo o facoltà ai sensi dei commi 3 e 4. Dette convenzioni, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, indicano il limite massimo della durata nel tempo e della quantità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse.
2. L'agenzia può altresì concludere, nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni statali vigenti, accordi quadro per specifiche tipologie di beni e servizi destinati ai soggetti di cui ai commi 3 e 4. Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti basati su un accordo quadro possono essere stipulate anche le convenzioni-quadro di cui al comma 1.
3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), sono obbligati ad utilizzare le convenzioni-quadro di cui al comma 1 e gli accordi quadro di cui al comma 2.
4. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), hanno facoltà di aderire alle convenzioni-quadro di cui al comma 1 e agli accordi quadro di cui al comma 2.
5. Le modalità di gestione centralizzata degli acquisti sono adottate con particolare riferimento alla fornitura di beni e servizi di serie, standardizzati, fungibili e validati dai destinatari.".
Art. 15
Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
L'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 22
Modalità telematiche di negoziazione
1. L'agenzia provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare con modalità telematiche e a tal fine predispone gli strumenti organizzativi, amministrativi, elettronici e telematici necessari. Provvede altresì a gestire le relative procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni e servizi in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee.
2. L'agenzia, in particolare, realizza e gestisce:
a) il mercato elettronico regionale e ne cura l'incremento;
b) sistemi dinamici di acquisizione per forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati di uso corrente che soddisfano le esigenze dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5.
3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), utilizzano i sistemi e gli strumenti attivati e messi a disposizione dall'agenzia per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematiche.
4. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), possono utilizzare i sistemi e gli strumenti di cui al comma 3 per lo svolgimento di proprie procedure di gara con modalità telematiche.
5. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di applicazione, anche graduale e differenziata, dell'obbligo di cui al comma 3, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia.".
Art. 16
Inserimento dell'articolo 22 bis della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Dopo l'articolo 22 della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente:
"Art. 22 bis
Funzioni e attività di stazione appaltante
1. L'agenzia può svolgere, su richiesta di uno o più soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, le funzioni e le attività di stazione appaltante per l'acquisizione di beni e servizi non ricompresi o non disponibili nelle convenzioni-quadro o negli accordi quadro conclusi ai sensi dell'articolo 21. A tal fine l'agenzia e i soggetti interessati definiscono i reciproci rapporti e il loro ambito di operatività.".
Art. 17
Modifiche all'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole
"la struttura regionale di acquisto"
sono sostituite dalle parole"l'agenzia"
e le parole"apposite convenzioni operative"
sono sostituite dalle parole"appositi accordi di programma".
2.
Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale n. 11 del 2004 le parole
"Le convenzioni operative"
sono sostituite dalle parole"Gli accordi di programma";
le parole"accordi di servizio"
sono sostituite dalle parole"piani di attività";
e le parole"della struttura"
sono sostituite dalle parole"dell'agenzia".
Art. 18
1.
Dopo il Capo VI della legge regionale n. 11 del 2004 è inserito il seguente:
"CAPO VI BIS
MISURE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DEL CICLO PASSIVO DEGLI ACQUISTI E LO SVILUPPO DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Art. 23 bis
Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo
1. Al fine di sviluppare il processo di dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, la Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge regionale n. 18 del 2011, promuove e gestisce il Sistema regionale per la dematerializzazione del ciclo passivo (SiCiPa-ER), nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo, delle disposizioni relative alle materie di competenza esclusiva dello Stato e dei principi fondamentali riservati alla legislazione statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
2. Mediante lo sviluppo di un modello aperto e flessibile, e in coerenza con gli obiettivi e gli strumenti per l'interoperabilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g), il sistema tende a:
a) semplificare i processi di acquisizione e ridurne i costi di gestione;
b) consentire l'inserimento automatico dei dati nei sistemi di contabilità;
c) garantire il monitoraggio in tempo reale della spesa pubblica, la trasparenza e la tracciabilità dei processi di acquisizione;
d) stimolare la diffusione della fatturazione elettronica anche nei rapporti commerciali tra gli operatori economici.
Art. 23 ter
Nodo telematico di interscambio
1. La promozione del SiCiPa-ER e lo svolgimento delle attività strumentali e connesse per sviluppare il processo di dematerializzazione del ciclo passivo delle acquisizioni sono affidati all'agenzia di cui all'articolo 19.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'agenzia provvede a realizzare un nodo telematico di interscambio che costituisce lo strumento organizzativo interoperabile per la gestione dei documenti del ciclo passivo delle acquisizioni, ed in particolare delle fatture. Tale nodo assicura l'inoltro ed il ricevimento di documenti validati e conformi agli standard e alle regole tecniche europee e statali. Consente altresì l'accesso alle funzioni di archiviazione e conservazione digitale di cui all'articolo 2, comma 4 bis.
3. La Giunta regionale definisce, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, le modalità per la gestione del nodo telematico di interscambio e per la sua utilizzazione ai sensi dell'articolo 23 quater, anche al fine di garantire l'integrazione del SiCiPA-ER nei sistemi informativi dello Stato.
Art. 23 quater
Adesione al SiCiPa-ER
1. L'emissione, la trasmissione, il ricevimento, la conservazione e l'archiviazione dei documenti del ciclo passivo da parte dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a), deve avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il SiCiPa-ER con l'osservanza delle norme europee e statali vigenti in materia.
2. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b), hanno facoltà di utilizzare il SiCiPa-ER.
3. L'agenzia, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti, opera quale intermediario dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, per lo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi in materia di fatturazione elettronica di cui all'articolo 1, comma 209 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)).
4. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalità di applicazione, anche graduale e differenziata, degli obblighi di cui al comma 1 e delle facoltà di cui al comma 2, nel rispetto dei vincoli previsti dalle disposizioni statali vigenti in materia.
Art. 23 quinquies
Misure per le piccole e medie imprese
1. La Giunta regionale definisce le modalità, gli strumenti e le attività di supporto tecnologico e informativo, incluse le iniziative di comunicazione e formazione, per le piccole e medie imprese fornitrici dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, che aderiscono al SiCiPa-ER.".
Art. 19
Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2004
1.
L'articolo 24 della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:
"Art. 24
Clausola valutativa
1. L'Assemblea legislativa regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta presenta all'Assemblea legislativa una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture di rete e di sviluppo del sistema informativo regionale. La relazione è presentata alla Commissione assembleare competente in materia e deve contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) quali sono gli obiettivi ed i benefici attesi dalla programmazione, in particolare quelli previsti dal piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government;
b) qual è il livello di sviluppo della Società dell'informazione nelle sue componenti principali, cittadini, imprese e pubblica amministrazione; in particolare qual è il livello di diffusione e di utilizzo della banda larga;
c) quali sono i principali servizi realizzati nell'ambito del sistema informativo regionale; a quali beneficiari si rivolgono e quali sono i relativi impatti rispetto agli obiettivi e ai benefici attesi;
d) quali procedure di acquisto gestisce telematicamente l'agenzia di cui all'articolo 19 e qual è il livello di utilizzo; quali sono i benefici derivanti dall'utilizzo di tali procedure, anche in riferimento alle misure di cui al Capo VI bis;
e) quali sono i servizi offerti dalla società "LEPIDA" s.p.a. alla Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER) e qual è il livello di utilizzo; quali sono i benefici derivanti dall'utilizzo di tali servizi.
2. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
3. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini, imprese e soggetti attuatori degli interventi previsti.".
Art. 20
Modifiche alla legge regionale n. 29 del 1995
1.
La lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1995, n. 29 (Riordinamento dell'Istituto dei beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna) è sostituita dalla seguente:
"f bis) svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici anche a rilevanza fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e dagli altri soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione) nonché, mediante apposita convenzione, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici.".
2.
Il comma 1 bis dell'articolo 10 della legge regionale n. 29 del 1995 è sostituito dal seguente:
"1 bis. Gli importi dedicati alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f bis), sono indicati in appositi capitoli del bilancio regionale.".
Art. 21
Norma transitoria
1. Le vigenti linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government conservano validità fino all'approvazione delle successive linee secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 11 del 2004, come modificato dall'articolo 2 della presente legge. È fatta salva la possibilità di procedere al loro aggiornamento.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.