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Storia delle modifiche apportate da :

 Testo originaleData di pubblicazione della legge modificante
1. Testo Originale07/11/2013

Data di pubblicazione della legge modificante : 29/07/2016

Documento vigente: Testo Coordinato

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LEGGE REGIONALE 07 novembre 2013, n. 19

ISTITUZIONE DEL COMUNE DI POGGIO TORRIANA MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI TORRIANA E POGGIO BERNI NELLA PROVINCIA DI RIMINI

Testo coordinato con le modifiche apportate da:

L.R. 29 luglio 2016, n. 15

Art. 4
Norme di salvaguardia
1. L'istituzione del Comune di Poggio Torriana non priva i territori montani dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali. Ai fini dell'attuazione della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna) e in parziale deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della suddetta legge, il Comune di Poggio Torriana è definito montano limitatamente ai suoi territori individuati come zone montane dalla Giunta regionale con la propria deliberazione n. 1734 del 2004, attuativa della legge regionale n. 2 del 2004, e accede ai benefici di legge in relazione alla popolazione e alla superficie dei suddetti territori.
2. In caso di scioglimento dell'Unione di Comuni della Valle del Marecchia, il Comune di Poggio Torriana ed i Comuni di Santarcangelo e Verrucchio disciplineranno gli aspetti successori inerenti alla gestione dei servizi associati. In mancanza di tale disciplina condivisa, i Comuni succederanno all'Unione in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicheranno i principi della solidarietà attiva e passiva.
3. Per quanto concerne l'esercizio, nel territorio del Comune di Poggio Torriana, delle funzioni regionali in materia di sviluppo della montagna, quali quelle concernenti agricoltura, forestazione ed assetto idrogeologico, ed il relativo personale, si applica la disciplina della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), con riguardo all'ambito territoriale ottimale determinato, ai sensi della legge regionale medesima, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 286 del 18 marzo 2013.

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