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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 22

MISURE DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI IN MATERIA SANITARIA. ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI" S.R.L.(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 344 del 21 novembre 2013

Art. 2
Costituzione dell'Azienda Unità sanitaria locale della Romagna
1. A decorrere dall'1 gennaio 2014, è costituita, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421 Sito esterno) e dell'articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1994, n. 19 (Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno), l'Azienda Unità sanitaria locale della Romagna (di seguito denominata Azienda USL della Romagna), che opera nell'ambito territoriale dei comuni attualmente inclusi nelle Aziende Unità sanitarie locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini.
2. Le Aziende Unità sanitarie locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini cessano dalla data di costituzione dell'Azienda USL della Romagna. L'Azienda USL della Romagna subentra a tutti gli effetti nei rapporti attivi e passivi, interni ed esterni delle quattro preesistenti Aziende.
3. Il patrimonio delle Aziende Unità sanitarie locali soppresse, costituito da tutti i beni mobili e immobili ad esse appartenenti, comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità, è trasferito all'Azienda USL della Romagna. La presente legge costituisce titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992 Sito esterno.
4. Il patrimonio mobiliare ed immobiliare destinato alle funzioni istituzionali e trasferito all'Azienda USL della Romagna ai sensi del comma 3 viene utilizzato secondo le modalità ed il perseguimento degli scopi già in essere all'entrata in vigore della presente legge. Le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile sono approvate dall'Azienda USL della Romagna, acquisito il parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria di cui all'articolo 4. In caso di dismissione definitiva del patrimonio, i relativi proventi sono reinvestiti in favore dei territori in cui si trovavano i beni alienati e per potenziare la qualità dei servizi ivi presenti. Sono fatte salve le diverse determinazioni della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, assunte con il consenso del Comitato di distretto interessato.
5. In applicazione di quanto previsto dal comma 2, il personale in servizio nelle quattro preesistenti Aziende, con contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, è trasferito senza soluzione di continuità all'Azienda USL della Romagna. L'Azienda USL della Romagna provvede ad adottare le iniziative dirette a garantire la graduale omogeneizzazione delle regole inerenti la gestione giuridica ed economica del personale.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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