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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 22

MISURE DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI IN MATERIA SANITARIA. ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI" S.R.L.(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 344 del 21 novembre 2013

Art. 3
Organizzazione e funzionamento dell'Azienda USL della Romagna
1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda USL della Romagna sono disciplinati dalla normativa regionale vigente e, in particolare, dalla legge regionale n. 29 del 2004.
2. L'Azienda USL della Romagna assicura, in condizioni di qualità, appropriatezza ed omogeneità, l'esercizio unitario delle funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché il coordinamento e l'integrazione delle attività dei propri servizi con quelle degli altri soggetti pubblici e privati accreditati erogatori delle prestazioni e dei servizi sanitari e sociali, garantendo in particolare l'integrazione dei propri servizi con quelli svolti dall'Istituto disciplinato nel Capo III.
3. L'atto aziendale individua la sede legale e disciplina l'organizzazione dell'Azienda USL della Romagna tenendo conto della sua peculiare complessità e ampiezza territoriale, nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge nonché delle leggi e delle direttive regionali in materia.
4. L'atto aziendale è adottato dal nuovo direttore generale dell'Azienda USL della Romagna nel rispetto delle prerogative della Conferenza di cui all'articolo 4 e di quanto previsto dall'articolo 6 ed è elaborato garantendo il coinvolgimento degli operatori nell'ambito degli organi di governance interna, di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 29 del 2004, e delle rappresentanze associative. L'atto aziendale è sottoposto alla Giunta regionale ai fini della verifica di conformità di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 29 del 2004.
5. L'atto aziendale prevede l'articolazione territoriale dell'Azienda USL della Romagna, valorizzando, anche attraverso adeguate ed autonome risorse finanziarie, il ruolo di gestione dei distretti socio-sanitari, che rappresentano l'articolazione territoriale fondamentale del governo e della programmazione aziendale e costituiscono il punto privilegiato delle relazioni tra attività aziendali ed enti locali, particolarmente nel settore delle cure primarie e dell'integrazione tra servizi sociali e sanitari.
6. L'Azienda USL della Romagna persegue la riorganizzazione e l'unificazione delle attività di amministrazione e di supporto logistico e tecnico-professionale, con lo scopo di garantire efficienza organizzativa, assicurare benefici economici e di omogeneizzare e snellire le procedure, assicurandone la trasparenza, nel nuovo contesto aziendale.
7. La riorganizzazione dei servizi sul piano assistenziale avviene nel rispetto della programmazione regionale e territoriale, assicurando condizioni di equità di accesso e prossimità ai servizi nei confronti dei cittadini, con particolare riguardo ai servizi di assistenza primaria, alle attività ospedaliere di base, ai servizi territoriali e domiciliari afferenti all'integrazione socio-sanitaria. A tal fine, in sede di costituzione dell'Azienda USL della Romagna, è confermato l'assetto distributivo esistente per le attività territoriali, di sanità pubblica, specialistiche ed ospedaliere accreditate.
8. Al fine di assicurare condizioni di equità nella costituzione della nuova Azienda USL della Romagna, la Regione garantisce il finanziamento dell'Azienda USL della Romagna con i medesimi criteri già stabiliti dalla normativa regionale e la prosecuzione del sostegno economico-finanziario già previsto per le Aziende cessate ed assoggettate a piani di rientro.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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