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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 22

MISURE DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI IN MATERIA SANITARIA. ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI" S.R.L.(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 344 del 21 novembre 2013

Art. 4
Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna e Comitati di distretto (1)
1. A decorrere dall'1 gennaio 2014, è istituita la Conferenza territoriale sociale e sanitaria della Romagna (di seguito denominata Conferenza), che opera nell'ambito territoriale dell'Azienda USL della Romagna e che esercita, in rappresentanza della pluralità dei territori coinvolti, funzioni di indirizzo, programmazione, valutazione e vigilanza nei confronti dell'Azienda USL della Romagna, secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.
2. Alla Conferenza, in particolare, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 della legge regionale n. 19 del 1994, dell'articolo 11 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), dell'articolo 5 della legge regionale n. 29 del 2004, nonché le previsioni contenute nel Piano sociale e sanitario regionale, in quanto compatibili con la presente legge.
3. La Conferenza, composta da tutti gli enti locali, esercita in sede assembleare, almeno due volte all'anno, le funzioni programmatiche e di alta vigilanza sulle decisioni strategiche inerenti l'organizzazione ed il funzionamento della nuova Azienda USL della Romagna. In particolare, la Conferenza, nel rispetto delle prerogative di cui all'articolo 6, interviene nelle valutazioni inerenti le decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 3 ed individua, d'intesa con il direttore generale dell'Azienda USL della Romagna, i distretti e i loro ambiti territoriali, coerentemente ai principi della legge regionale 26 luglio 2013, n. 12 (Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona). La Conferenza garantisce, nel rispetto dell'autonomia statutaria degli enti territoriali, la partecipazione delle assemblee elettive alla definizione delle politiche sanitarie locali, nonché la partecipazione dei cittadini e degli utenti. La Conferenza assicura altresì l'equa distribuzione delle risorse fra i diversi ambiti distrettuali, in rapporto agli obiettivi di programmazione, alla distribuzione ed accessibilità dei servizi ed alla configurazione organizzativa e territoriale dell'Azienda USL della Romagna.
4. In seno alla Conferenza è costituito l'Ufficio di presidenza, composto, in sede di primo avvio e fino all'approvazione del regolamento della Conferenza, dai Sindaci dei Comuni di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, dai Presidenti delle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e dai Presidenti dei Comitati di distretto. L'Ufficio di presidenza esercita le funzioni ad esso assegnate dalla Conferenza in merito ai profili organizzativi e gestionali della nuova Azienda USL della Romagna e, in particolare, assume funzioni di impulso e coordinamento delle attività svolte in sede assembleare, al fine di garantirne le capacità decisionali. L'Ufficio di presidenza esprime parere sulla nomina del direttore generale dell'Azienda USL della Romagna da parte della Regione.
5. In ogni ambito distrettuale è istituito il Comitato di distretto, composto dai Sindaci dei Comuni o loro delegati. Nel caso di coincidenza dell'ambito distrettuale con l'Unione conforme alla legge regionale 21 dicembre 2012, n. 21 (Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza), le funzioni del Comitato di distretto sono svolte dalla Giunta dell'Unione. Qualora l'ambito distrettuale comprenda più ambiti ottimali, definiti ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale n. 21 del 2012, le funzioni del Comitato di distretto sono esercitate in seduta congiunta tra loro dalle Giunte delle Unioni coincidenti con l'ambito. Nel caso di ambiti ottimali costituiti da una Unione e da singoli Comuni, le funzioni sono esercitate dalla Giunta dell'Unione e dai Sindaci o loro delegati. Il Comitato di distretto promuove la consultazione e la partecipazione dei cittadini e delle loro libere associazioni ed in particolare delle organizzazioni del volontariato e di quelle per la tutela dei diritti dei cittadini, anche attraverso la costituzione di Comitati degli utenti o altre forme di partecipazione e consultazione diretta.
6. Il Comitato di distretto opera in stretto raccordo con la Conferenza ed assume le prerogative e le funzioni disciplinate dalla normativa regionale vigente. Il direttore generale dell'Azienda USL della Romagna nomina i direttori di distretto, d'intesa con il Comitato di distretto.
7. La Conferenza disciplina, con apposito regolamento, le proprie modalità di organizzazione e funzionamento e le relazioni con l'Ufficio di presidenza ed i Comitati di distretto, individuando in particolare le disposizioni di garanzia che ne consentano l'esercizio delle funzioni secondo criteri di ampia rappresentatività per l'assunzione delle più rilevanti deliberazioni. Il regolamento definisce strumenti di consultazione dei cittadini al fine di favorirne la partecipazione.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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