LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 22
MISURE DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI IN MATERIA SANITARIA. ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI" S.R.L.(1)
BOLLETTINO UFFICIALE n. 344 del 21 novembre 2013
Art. 5
Disposizioni per l'avvio operativo dell'Azienda USL della Romagna
1. I direttori generali, in carica all'entrata in vigore della presente legge, delle Aziende Unità sanitarie locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini assicurano tutti gli adempimenti, anche di carattere ricognitivo, organizzativi, gestionali, fiscali, economico-finanziari e patrimoniali necessari alla cessazione delle Aziende ed alla costituzione dell'Azienda USL della Romagna. Nell'ambito dei primi provvedimenti propedeutici alla costituzione dell'Azienda USL della Romagna, i direttori generali individuano la sede legale provvisoria di riferimento ed effettuano la ricognizione della dotazione organica complessiva al 31 dicembre 2013 e dei fondi contrattuali così come determinati dalla vigente contrattazione decentrata. Per assicurare la continuità dei compiti di gestione da parte delle direzioni sanitarie ed amministrative in carica nelle Aziende cessate, i direttori generali effettuano altresì la revisione dei relativi contratti prevedendone la nuova scadenza al 31 marzo 2014.
2. La Regione nomina il nuovo direttore generale dell'Azienda USL della Romagna secondo le procedure stabilite dalla normativa vigente, anche attraverso l'aggiornamento dell'elenco degli idonei costituito ai sensi dell'articolo 3 bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 . I contratti in essere dei direttori generali delle Aziende Unità sanitarie locali di Forlì, Cesena, Ravenna e Rimini cessano a decorrere dalla costituzione dell'Azienda USL della Romagna.
3. La Regione nomina il nuovo Collegio sindacale dell'Azienda USL della Romagna. I collegi sindacali delle Aziende Unità sanitarie locali soppresse restano in carica per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 3 ter, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 502 del 1992 , sino all'approvazione del bilancio per l'esercizio relativo all'anno 2013.
4. La Regione:
a) assicura il coordinamento tecnico ed il supporto alle funzioni operative necessarie a svolgere gli adempimenti propedeutici alla costituzione dell'Azienda USL della Romagna e per garantire il subentro e la continuità nella gestione delle attività e nei rapporti delle Aziende preesistenti;
b) fornisce indicazioni sui principi, le modalità ed i criteri di organizzazione e funzionamento dell'Azienda USL della Romagna e per il suo processo di progressiva realizzazione.
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13