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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 22

MISURE DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI IN MATERIA SANITARIA. ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI" S.R.L.(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 344 del 21 novembre 2013

Art. 6
Concertazione e confronto con le organizzazioni sindacali
1. Il perseguimento degli obiettivi della presente legge, i processi di programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari nel territorio della Romagna nonché la definizione degli assetti organizzativi e lo svolgimento degli adempimenti necessari alla costituzione dell'Azienda USL della Romagna avvengono attraverso il confronto e la concertazione con le organizzazioni sindacali, secondo i principi della legge regionale n. 29 del 2004 e nel rispetto delle prerogative contrattuali e delle relazioni sindacali aziendali, di quanto stabilito in appositi protocolli d'intesa stipulati con le Conferenze territoriali sociali e sanitarie e in un protocollo regionale sulle linee di indirizzo relative alle modalità di relazioni sindacali, funzionali al processo di omogeneizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale di cui all'articolo 2, comma 5. L'Azienda USL della Romagna garantisce le prerogative sindacali in capo ai soggetti titolari della contrattazione decentrata attivando sessioni specifiche di contrattazione aziendale. I contratti integrativi aziendali e gli accordi decentrati vigenti mantengono all'1 gennaio 2014 la loro efficacia fino al superamento sancito da un accordo tra le parti.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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