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Documento vigente: Testo Originale

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LEGGE REGIONALE 21 novembre 2013, n. 22

MISURE DI ADEGUAMENTO DEGLI ASSETTI ISTITUZIONALI IN MATERIA SANITARIA. ISTITUZIONE DELL'AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA. PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALL'ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO "ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI" S.R.L.(1)

BOLLETTINO UFFICIALE n. 344 del 21 novembre 2013

Capo I
Oggetto e finalità
Art. 1
Oggetto ed obiettivi dell'intervento normativo
1. La presente legge detta disposizioni per l'adeguamento degli assetti istituzionali e gestionali delle Aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale, con l'obiettivo di assicurare e potenziare, in condizioni di qualità, omogeneità ed appropriatezza, i servizi di tutela della salute nell'interesse delle persone e della collettività, e di addivenire, nel territorio dell'area vasta della Romagna, a forme di integrazione funzionali e strutturali idonee a garantire misure di razionalizzazione e snellimento amministrativo, nonché il contenimento della spesa pubblica.
2. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono perseguiti, in particolare, mediante la fusione delle strutture aziendali aventi sede nel territorio della Romagna ricompreso nelle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini e nell'ambito del modello di condivisione delle responsabilità tra il Servizio sanitario regionale e le comunità locali di cui alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 29 (Norme generali sull'organizzazione ed il funzionamento del Servizio sanitario regionale), realizzando l'allineamento e l'integrazione delle responsabilità di programmazione e vigilanza, spettanti agli enti locali, con quelle di gestione ed erogazione dei servizi poste in capo alle Aziende ed agli enti del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna.
3. Gli obiettivi di promozione e valorizzazione delle forme di cooperazione e di innalzamento del livello qualitativo dei servizi erogati, con particolare riguardo a quelli di più elevata complessità, sono altresì perseguiti mediante lo sviluppo ed il completamento della regolamentazione dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico "Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori" s.r.l. di Meldola, al fine di rafforzarne il ruolo pubblico nell'ambito delle politiche finalizzate ai bisogni di assistenza nel settore oncologico e di garantirne la piena integrazione negli assetti del Servizio sanitario regionale dell'Emilia-Romagna.
4. In coerenza con i principi previsti dalla legge regionale n. 29 del 2004, i percorsi di unificazione e integrazione di cui alla presente legge sono svolti garantendo la valorizzazione delle risorse umane e professionali degli operatori, la qualità e la sicurezza del lavoro, l'ottimale allocazione delle risorse per l'esercizio dei servizi ed il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, la formazione e la riqualificazione condivisa delle risorse umane, anche attraverso le forme incentivanti previste dalla normativa vigente.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 2 dell'art. 88 L.R. 30 luglio 2015, n. 13, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo continuano ad applicarsi fino alla data di adozione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui all'art. 60 comma 3 della L.R. 30 luglio 2015, n. 13

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